Cartelle esattoriali

La normativa vigente stabilisce che, in caso di mancato o insufficiente pagamento di una violazione, venga iscritto a ruolo un importo pari a circa al doppio della cifra (per il Codice della Strada) contenuta nel verbale originario.
L’importo complessivo in cartella sarà determinato dalla somma di:

  • Importo del titolo esecutivo, come sopra indicato;
  • spese di notificazione e procedurali, 
  • maggiorazione del 10% per ogni semestre, calcolato dal giorno successivo all’ultimo giorno utile per il pagamento in misura ridotta sino alla comunicazione del ruolo alla società di riscossione.

Domande frequenti

Ma io ho pagato: è possibile che riceva lo stesso la cartella esattoriale?
Sì, è possibile!
Infatti si possono verificare casi in cui il pagamento è avvenuto, ma con importo insufficiente (di seguito sono indicati i principali motivi), per cui la cartella esattoriale viene comunque emessa. In questi casi la cifra già versata è considerata un acconto e detratta dalla somma totale dovuta, calcolata come sopra.

Le principali motivazioni che danno luogo all’emissione di cartelle esattoriali anche in presenza di avvenuti pagamenti, sono:

  1. Pagamento effettuato oltre sessanta giorni dalla contestazione immediata nelle mani del trasgressore o dalla notificazione successiva al domicilio dello stesso o del proprietario o di altro soggetto tenuto al pagamento;
  2. Pagamento effettuato utilizzando il conto corrente postale allegato all’invito di pagamento(che è il foglietto che viene usualmente apposto sul parabrezza dei veicoli lasciati in divieto di sosta); se il versamento viene effettuato oltre i termini indicati sull’invito di pagamento, la violazione viene notificata al domicilio del proprietario maggiorata delle spese postali e di procedimento, obbligatorie per legge: anche in questo caso si determina un pagamento insufficiente, qualora il trasgressore non provveda a versare la differenza relativa.
  3. Un particolare caso, infine, è costituito dai conducenti che, non essendo proprietari del veicolo alla guida del quale sono stati sanzionati, “mischiano” quantità e termini di pagamento del verbale loro contestato direttamente e quelli del verbale notificato successivamente al domicilio del proprietario. Anche in questo caso si determina un pagamento insufficiente, o in relazione alla quantità versata o in relazione ai termini di pagamento.

Cosa fare per rimediare?
Se si pensa di avere multe in sospeso con la Polizia Locale di Monza si può provvedere al pagamento di quanto dovuto (titolo esecutivo ed eventuali spese di notificazione e procedimentali) prima dell'arrivo delle cartelle esattoriali.
In questo modo si eviterà l'attivazione della più onerosa procedura che si verifica con l'emissione della cartella di pagamento.


Dove si paga?
Il pagamento, prima dell'emissione della cartella esattoriale, può essere richiesto allo Sportello procedimenti sanzionatori e ruoli.
Per sanzioni il cui importo non è immediatamente conosciuto, o se c'è qualche dubbio sull'importo esatto, è meglio però recarsi all'ufficio di Via Marsala 13.



 

Ultimo aggiornamento: Thu Mar 25 15:52:00 CET 2021
Data creazione: Fri Jun 05 15:30:50 CEST 2015

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