Ricorsi violazioni regolamenti

Il ricorso è possibile

Se si ritiene di essere stati multati ingiustamente è possibile presentare ricorso.
Deve essere motivato da validi presupposti giuridici (errori formali e/o sostanziali quali cartelli inesistenti, dati errati, categorie aventi diritto a deroghe, etc.).
Le lamentele dovute a comportamenti del personale, non possono dare avvio al ricorso, ma possono essere inoltrate come reclami e contenere la descrizione dell'accaduto.


Termini per la notifica delle violazioni

I termini di notifica dei verbali non contestati sono di novanta giorni.
Dopo i sessanta giorni previsti per il pagamento in misura ridotta, la sanzione non raddoppia e il verbale non diventa titolo esecutivo. Occorre attendere l’emissione dell’ordinanza ingiunzione.


Tempi per il ricorso

L’art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 prescrive: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”


Come fare ricorso

Se si ritiene che la violazione non sia stata commessa, o che sussistano cause che escludano la sua responsabilità, si deve presentare uno scritto difensivo (ricorso) per ciascun verbale.

Il ricorso, redatto in carta semplice e indirizzato al Dirigente della Polizia Locale, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione e deve contenere le motivazioni a sostegno della richiesta di archiviazione del verbale cui fa riferimento.

I ricorsi possono essere inoltrati con le seguenti modalità:

  • recandosi presso gli uffici della Polizia locale - Sportello Procedimenti Sanzionatori – all'indirizzo e negli orari a fianco indicati;
  • inviando una raccomandata alla Polizia Locale – Sportello Procedimenti Sanzionatori.

Il cittadino può chiedere espressamente, negli scritti difensivi, di esporre personalmente le sue motivazioni al funzionario competente (audizione personale).

Lo scritto difensivo può essere presentato dai soggetti indicati sul verbale di contestazione (trasgressore o obbligato in solido).
Alla presentazione del ricorso vanno allegati:

  • copia del verbale;
  • copia del documento d'identità;
  • eventuale documentazione che si intende produrre.
  • eventuale delega e di documento d'identità della persona delegante, in caso di scritti presentati da persona diversa dall'interessato.

La Polizia Locale riceve esclusivamente gli scritti difensivi di cui all’art. 18, primo comma della legge 24/11/81, n. 689 di competenza dell'Amministrazione Comunale (Ricorso avverso verbale), che saranno poi inoltrati all’ufficio competente per l'esame del ricorso.

Gli uffici provvederanno ad esaminare i ricorsi entro 5 anni dall’accertamento della violazione.

Se gli scritti difensivi sono accolti l'ufficio, completata l'istruttoria, emette provvedimento di archiviazione del verbale.
Se, al contrario, il ricorso non è accolto, viene emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.


Normativa

Per le violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada si parla di scritti difensivi, come disposto dall’art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Ultimo aggiornamento: Mon May 08 15:40:02 CEST 2023
Data creazione: Thu May 28 11:29:38 CEST 2015

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