Accesso civico

L'Accesso civico semplice e quello generalizzato è il diritto di chiunque, senza necessità di indicare il motivo, di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso del Comune di Monza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso a dati e documenti detenuti dal Comune di Monza (formato PDF - 468 KB) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 25 gennaio 2018.


Come fare

La richiesta di accesso può essere inoltrata compilando un semplice modulo online nella quale occorre:

  • indicare i dati della persona richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo
  • indicare il tipo di accesso richiesto
  • definire con precisione i dati, le informazioni o i documenti che si vuole richiedere
  • allegare copia del proprio documento d'identità.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.


Accesso civico semplice

E' il diritto a visualizzare, consultare e scaricare tutti i documenti e i dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione sul sito.
» Tabella riassuntiva degli obblighi di pubblicazione

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede a:

  • pubblicare sul sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto (se soggetto ad obbligo di pubblicazione).
  • trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
  • se l'informazione o il dato, sono già stati precedentemente pubblicati, indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il materiale.

Accesso civico generalizzato

E' il diritto di riichiedere ulteriori documenti e dati in possesso dell'Ente oltre quelli su cui già vige l'obbligo di pubblicazione.

A seguito di richiesta di accesso generalizzato, l'amministrazione provvede a:

  • individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata
  • identificare i documenti e di dati richiesti, se possibile
  • concludere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, inviando il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all'accesso.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all'accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
Nonostante l'opposizione dei controinteressati, il Comune può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.


Rifiuto all'accesso

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis introdotto dal d.lgs 97/2016. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.


Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. 
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d.lgs 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.
Il ricorso va notificato anche all'amministrazione interessata. 
Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.


Normativa

Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 (così come modificati dal d.lgs 97/2016)
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Ultimo aggiornamento: Fri Dec 09 12:02:39 CET 2022
Data creazione: Tue Jun 16 10:13:25 CEST 2015

Pagine collegate

Aiutaci a migliorare