Accesso documentale

Il diritto di accesso documentale (accesso agli atti) è il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti di cui il Comune è in possesso in qualunque forma realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).

L'accesso si esercita visionando l'atto o chiedendo il rilascio della copia e pagando i costi per la riproduzione.

Si possono distinguere due tipi di accesso:

  • quello per gli atti di pubblico interesse, come statuto, regolamenti, deliberazioni, bandi di gara e di concorso, avvisi pubblici, ordinanze. Queste informazioni sono consultabili anche sul sito Internet del Comune e richiedibili da qualsiasi cittadino.
  • quello ad un atto specifico, per il quale il cittadino deve dimostrare di avere un interesse diretto (giuridicamente rilevante).

Come fare la richiesta 

L'istanza di accesso può essere presentata online dal soggetto direttamente o da un suo delegato (legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore). La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Per i documenti di pubblico interesse, la visione o il rilascio della copia è possibile con richiesta anche verbale (accesso informale).
In tutti gli altri casi è necessario presentare una richiesta scritta (accesso formale) in cui siano indicate:

  • le generalità del richiedente
  • la motivazione nella quale si deve dimostrare la sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti.

E’ previsto il pagamento delle copie riprodotte fotostaticamente.

Se l’Amministrazione valuta che non ci sono le condizioni per soddisfare la richiesta, viene inviata al cittadino una lettera, da parte dell’Ufficio che detiene l’atto, che motiva il rinvio del termine o il rifiuto.

In caso di diniego all'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, entro 30 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o chiedere al Difensore civico regionale, ove costituito, che sia riesaminata la richiesta.


Normativa

» Legge 241/90

» Regolamento nazionale recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato con DPR 184/2006

» Regolamento nazionale diritto di accesso ai documenti amministrativi in materia di ambiente approvato con Dlgs 195/2005

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso a dati e documenti detenuti dal Comune di Monza (formato PDF - 468 KB) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 25 gennaio 2018.
 
  

Ultimo aggiornamento: Fri Dec 09 12:10:24 CET 2022
Data creazione: Tue Jun 16 10:11:25 CEST 2015

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