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Vidimazione Registri Enti del Terzo Settore

Servizio attivo

Volontariato - Enti del Terzo Settore - Servizi amministrativi - Vidimazione registri

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto agli enti che si avvalgono di volontari e che, ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a istituire e mantenere il registro dei volontari non occasionali da sottoporre a vidimazione da parte del Comune competente.

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Descrizione

Il Comune provvede alla vidimazione del registro dei volontari presentato dagli enti aventi diritto. La vidimazione consiste nell'apposizione degli elementi di convalida sul registro, che dovrà essere utilizzato per l'iscrizione dei volontari nel rispetto della normativa vigente.

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Come fare

Per richiedere la vidimazione è necessario prenotare un appuntamento con l'Ufficio della Segreteria Generale. Nel giorno concordato il richiedente dovrà consegnare il registro da vidimare e la documentazione richiesta.

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Cosa serve

Per richiedere la vidimazione occorre presentare:

  • Modulo richiesta di vidimazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente
  • documento di identità del richiedente
  • registro dei volontari da vidimare
  • Statuto
  • Iscrizione al Runts.
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Cosa si ottiene

La vidimazione del registro dei volontari che consente all'ente di utilizzare il registro per la registrazione dei volontari nel rispetto delle disposizioni normative.

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Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, previo appuntamento con l'Ufficio della Segreteria Generale. Il registro vidimato viene riconsegnato entro 20 giorni dalla data di consegna della documentazione completa.

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Contatti Utili

Telefono : 0392372319
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Più informazioni su

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore, in particolare:
    - art. 17, che prevede l'obbligo per gli Enti del Terzo Settore di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale
  • Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992, recante disposizioni in materia di bollatura e numerazione dei libri e registri, richiamato nella prassi amministrativa per la vidimazione dei registri dei volontari.

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026, 10:42

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