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Cittadinanza italiana "iure sanguinis"

Servizio attivo

Procedimento di cittadinanza italiana "iure sanguinis"

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadini stranieri che desiderano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

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Descrizione

Con il D.L. n.36 del 28/03/2025, successivamente convertito in Legge con modifiche (n.74 del 2/05/2025), è stata introdotta una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana e ius sanguinis, approvando un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.

Le nuove norme prevedono principalmente un limite all'acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le persone nate all'estero che possiedono altra cittadinanza. In altre parole, anche se si ha un antenato italiano non si diventa più automaticamente cittadino italiano solo per tale motivo.La limitazione vale anche per chi è nato prima dell'entrata in vigore della Legge.

La riforma prevede delle eccezioni che permettono a chi è nato all'estero di ottenere o mantenere la cittadinanza italiana, e tali eccezioni si applicano solo se la linea di trasmissione della cittadinanza non è stata interrotta:

  • domanda presentata prima del 27/03/2025: chi ha presentato la domanda completa di riconoscimento della cittadinanza italiana entro tale data, anche se il riconoscimento avverrà in seguito, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti
  • domanda su appuntamento fissato e comunicato entro il 27/03/2025: anche chi aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana fissato, formalmente confermato dall’Ente Pubblico a cui era stato rivolto (Consolato italiano all’estero o Comune) entro il 27/03/2025, mantiene il diritto al riconoscimento di quanto richiesto secondo le norme precedenti
  • domanda giudiziale: chi ha avviato una causa in tribunale entro il 27/03/2025 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, potrà ottenere la cittadinanza se la sentenza sarà favorevole; in questo caso non importa il motivo del riconoscimento, ma è sufficiente che il giudice l’abbia concesso
  • ascendente esclusivamente italiano: se uno dei genitori o dei nonni (ascendenti di primo e secondo grado) era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita del richiedente, o al momento della propria morte e se deceduto prima della nascita del richiedente, anche in questo caso la cittadinanza italiana può essere riconosciuta; per appurare il possesso della sola cittadinanza italiana dell’avo, è necessario che siano prodotti documenti che negano che l’interessato fosse in possesso di altra cittadinanza (attestazioni di non rinuncia della cittadinanza italiana, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali di altri Paesi, o documentazione analoga), ma non potranno essere ritenute sufficienti eventuali autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000)
  • genitore residente in Italia per almeno due anni consecutivi: chi ha un genitore, o adottante, che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio, può accedere alla cittadinanza italiana; la residenza in Italia dovrà essere dimostrata tramite un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.

E' inoltre stato previsto che gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita in linea retta fino ai nonni, potranno ottenere la cittadinanza italiana per residenza dopo due anni di residenza legale in Italia.

In materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, il nuovo testo normativo prevede che non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova, e spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».
Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo.

FIGLI MINORENNI. Art. 4, comma 1-bis, 1-ter della  legge 91/1992
Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:

  1. successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia
  2. la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano
  3. 1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.

Si precisa che l’ipotesi di acquisto previste all’art. 4 avvengono a seguito di dichiarazione e pertanto sono soggette, in base all’art. 9 bis della Legge 91/1992, al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di euro 250,00. Il contributo è dovuto per ciascun minore.

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Come fare

Per maggiori informazioni, è necessario prenotare un appuntamento Qui

Se il cittadino straniero richiedente è residente all'estero, la richiesta deve essere presentata presso il Consolato italiano all’estero, individuato in base al luogo di residenza del soggetto rivendicante la titolarità della cittadinanza italiana.

Se il cittadino straniero richiedente è già residente in Italia, la richiesta deve essere presentata presso l’ufficio di Stato Civile competente per residenza in questo Comune.

L’ufficiale dello Stato Civile effettua verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e, in caso di dubbio, prende contatti con il Consolato competente per effettuare ulteriori accertamenti, così come disposto dal Ministero dell’Interno che, con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza di prestare la massima attenzione “nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana”.

L’ufficio pertanto esaminerà accuratamente tutta la documentazione presentata, acquisirà ulteriori informazioni dal Comune di nascita dell’avo e valuterà se sia inequivocabilmente comprovata la ricostruzione della discendenza del richiedente dall’avo italiano nato in Italia, e la conseguente trasmissione della cittadinanza stessa senza interruzioni, tenendo conto di tutto il sistema normativo attualmente vigente e pre-vigente al momento degli eventi.

In caso di incongruenze contenute nella documentazione (es. nomi, cognomi, età, date e luoghi di nascita) l’ufficio potrà chiedere all’interessato la produzione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, pertanto è opportuno che l’interessato verifichi, prima della presentazione dell’istanza, la corrispondenza delle generalità di tutti gli ascendenti in tutti gli atti presentati.

Una volta esaminati tutti i documenti e accertata la trasmissibilità della cittadinanza italiana l’ufficio dovrà acquisire da tutti i Consolati italiani presenti nei territori in cui il richiedente e i suoi ascendenti hanno avuto residenza, la certificazione attestante che né gli ascendenti né il richiedente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

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Cosa serve

Per presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis occorre presentarsi personalmente all’appuntamento concordato con:

  • Passaporto straniero in corso di validità.
  • Estratto di nascita dell’avo cittadino italiano nato in Italia ed emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita.
  • Tutti gli atti di stato civile (es. nascita, matrimonio, divorzio, ulteriori matrimoni, adozione, riconoscimenti di filiazione e morte) relativi all’avo e a tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quelli del richiedente.
    Gli atti devono essere tutti debitamente tradotti e legalizzati nelle forme di legge. Le eventuali sentenze (di divorzio e/o adozione) devono essere anch’esse debitamente tradotte e legalizzate nelle forme di legge e munite del certificato di passaggio in giudicato tradotto e legalizzato.
  • Eventuali sentenze di rettifica che abbiano modificato gli atti di stato civile di cui al punto precedente. Anche le sentenze devono essere debitamente tradotte e legalizzate nelle forme di legge e munite del certificato di passaggio in giudicato tradotto e legalizzato.
  • Certificato, tradotto e legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano (a suo tempo emigrato dall'Italia) non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione prima della nascita del proprio figlio che ha trasmesso la cittadinanza ai successivi discendenti (certificato di non naturalizzazione). Se l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, ha utilizzato nel tempo il proprio nome e cognome in forme diverse (es. Giuseppe, Giuseppe Maria, Jose, Josè, José Maria... ), è necessario che esse vengano tutte riportate nel certificato di non naturalizzazione.
  • Istanza finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana per iure sanguinis con indicazione della linea di discendenza a partire dall’avo.

L’elenco della documentazione necessaria non è da ritenersi esaustivo a causa della possibile esistenza di numerosissime casistiche differenti per cui non è possibile entrare nel dettaglio. Tutta la documentazione sopra descritta deve essere sempre presentata in originale e deve essere allegata anche una copia completa di tutta la documentazione originale presentata.

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Cosa si ottiene

Il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.

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Tempi e scadenze

Il procedimento si concluderà entro il termine di 90 giorni, fatte salve le sospensioni che si renderanno necessarie, in sede istruttoria, anche per l'acquisizione di documentazioni dalle autorità competenti (es. Consolati e Comune di nascita dell'avo).

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Contatti Utili

Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2025, 12:21

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