Riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano

Servizio attivo

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il diritto alla cittadinanza per ius sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
  • l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1, comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.
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Descrizione

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

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Come fare

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Cosa serve

La documentazione da presentare è quella descritta nella circolare K28.1 dell'8.04.1991 e deve risalire all'estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano maggiorenne emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque.

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Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana.

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Tempi e scadenze

Per il rilascio da parte dell'Ufficio di Stato Civile di certificati ed estratti per l'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018: 6 mesi dalla data della richiesta.

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Casi particolari

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e, più in generale, mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, tali discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno: “…condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis iure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino … attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessato…solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l’effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”.

L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.

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Procedure collegate all'esito

Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile nei seguenti casi:

  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare K.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989
  • l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

La cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.

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Condizioni di servizio

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Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2023, 13:35

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