Informazioni sulle stagioni termiche
Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2025, 09:41
Il DPR n. 74 del 2013 e la DGR XI/3502 del 5/08/2020, stabiliscono limiti e condizioni di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la temperatura dell'aria, misurata nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, deve essere superiore a 26°C (- 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici.
Quanto alla climatizzazione invernale, la stagione termica nella zona climatica E, cui appartiene il Comune di Monza, ha la seguente durata (salvo disposizione diversa del Sindaco):
- dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00.
Al di fuori di tale periodo, l'accensione degli impianti termici è comunque consentita ma per un massimo di 7 ore giornaliere.
L'art. 3 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI/3502 del 5/08/2020, stabiliscono che durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la temperatura dell’aria ambiente non può essere superiore ai seguenti valori:
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Tutti i casi di esclusione a tali disposizioni sono contenute agli artt 3 e 4 del DPR 74/2013, consultabile qui.
Settore Ambiente ed Energia
Ufficio Energia e Controllo impianti termici
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