Il Decreto Legge del 14 gennaio 2021 contiene le misure valide dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 che prevedono l'inasprimento delle soglie di accesso alle zone con restrizioni e la creazione di una nuova "fascia bianca".
Fino al 15 febbraio 2021 divieto spostamento tra Regioni
Fino al 15 febbraio 2021 sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, comprese quelle gialle, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
E' consentito, una sola volta al giorno, a un massimo di due persone di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata.
La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
Tale spostamento può avvenire:
- all'interno della stessa Regione, in area gialla
- all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa.
16 gennaio - Zona Arancione
Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.
Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
Da domenica 17 gennaio - Zona Rossa
Sono vietati gli spostamenti da una regione all’altra, da un Comune all’altro e all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.
Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
Ordinanza Ministeriale del 16 gennaio (fomato PDF -1 MB)
Ultimo aggiornamento: 16 January 2021
Data creazione: 23 October 2020