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Contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese di investimento ex art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003.

Scadenza: Tue Oct 04 12:13:00 CEST 2011

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 E' disponibile l'Avviso di esito della presente gara alla pagina "Bandi e Appalti - Esiti Gare" - La gara è stata dichiarata DESERTA in data 10/10/2011 non essendo prevenuta alcuna offerta.

QUESITI
1) Il capitolato prevede che “E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale destinare uno o più mutui del presente plafond alla conversione di parti del proprio stock di debito ai sensi del comma 2 dell’articolo 41 della Legge n.448/2001.” (Capitolato Titolo II art. 1 – Oggetto del contratto).
Si chiede conferma che si darà corso al perfezionamento dell’operazione solo se il rispetto della normativa sarà confermato sia dalla valutazione svolta dal Comune (che dovrà certificare alla Banca il positivo esito della verifica) sia da quella svolta a soli fini interni dalla Banca.
2) Il Capitolato prevede che la stipula dei relativi contratti dovrà avvenire entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta del Comune.
Si chiede conferma che il predetto termine di 15 giorni s’intenderà sospeso fino a che non sarà trasmessa alla  Banca la documentazione necessaria per l’istruttoria legale della pratica
3) Il capitolato prevede che “L’utilizzo totale o parziale del/i mutuo/i concesso/i, per finalità diverse da quelle originarie, è consentito, previa debita informativa alla banca mutuante, per economie realizzate nell’esecuzione dell’opera o per altre cause, senza limiti di importo, purché si tratti di investimenti in opere pubbliche, beni durevoli o altre spese per investimenti e che rimangano invariate le condizioni dell’ammortamento.” (Capitolato Titolo II art. 6 – Estinzione, devoluzione, verifiche)
Si richiede la Vostra disponibilità a subordinare la devoluzione del/i mutuo/i all’accettazione della Banca.
RISPOSTE
1) Si darà corso al perfezionamento dell’operazione solo nel caso di effettiva sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa.
La Banca non potrà entrare nel “merito” dell’operazione, cioè opportunità o meno della stessa, fermo restando che potrà esprimersi riguardo al rispetto delle norme di legge.
2) La stipula dovrà avvenire entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta da parte del Comune.
Nel caso in cui la richiesta non sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria legale della pratica, il termine dei 15 giorni si intenderà sospeso fino alla trasmissione alla Banca della documentazione mancante.
3) La devoluzione del mutuo (o dei mutui) sarà sottoposta alla Banca per l’autorizzazione, unitamente alla documentazione indicata all’art. 6 del Titolo II del Capitolato.
La Banca potrà esprimersi solo riguardo al rispetto delle norme di legge che regolano la devoluzione e non potrà in nessun caso valutare l’opportunità o altri aspetti di merito dell’operazione che sono di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione Comunale.
 
CHIARIMENTO
Nel Capitolato Tecnico-Economico, al Titolo II art. 3, si fa riferimento alle condizioni di tasso regolate dal D.M. 12/07/2010.
In data 20/09/2011 è stato emanato un nuovo D.M. che fissa nuovi limiti per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti Locali. 
Resta inteso che ai mutui di cui al Capitolato vanno applicate le condizioni di cui al D.M. 20/09/2011 sia per quanto riguarda il tasso fisso che variabile.
 

Sedute di gara:
Presenza Criteri Ambientali minimi:
Data creazione: Thu Jul 21 12:33:11 CEST 2011

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