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Servizio di ispezioni dirette sugli impianti termici - Stagioni termiche 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Codice CIG 6507790E2F.

Scadenza: Mon Jan 25 12:00:00 CET 2016

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CHIARIMENTI

Quesito 1): 1) La ns società ha stipulato con l’ente “alfa” n. 5 contratti relativi all’aggiudicazione di altrettante gare di appalto effettuando circa n. 5.100 ispezioni di impianti termici in 39 diversi comuni. Vi chiediamo se ritenete idonei tali requisiti per la partecipazione alla gara.
2): Per la dimostrazione della capacità tecnica, è sufficiente dimostrare di aver svolto n. 10 ispezioni, ovvero, è previsto un numero minimo di ispezioni effettuate e con quale tipologia contrattuale?
3): E' ammessa la partecipazione di singoli liberi professionisti?
4): E' ammessa la partecipazione di ATI composte da società e liberi professionisti ?
5): Il possesso di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo, può essere assolto con apposita dichiarazione inerente le ispezioni termiche svolte dal tecnico nel quinquennio precedente, in assenza di attestato abilitante rilasciato da ENEA o altri organismi affini?
Risposta 1): 1) Per partecipare alla gara in oggetto il concorrente deve aver svolto con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, verifiche per almeno 2 Enti competenti per i controlli sugli impianti termici. Nel caso in cui il Committente sia un unico soggetto per conto di più Enti competenti dovrà essere allegato il dettaglio nonchè lo statuto o documento analogo comprovante il trasferimento di funzioni.
2) Non è richiesto un minimo di ispezioni effettuate, ma solo di aver svolto con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, verifiche per almeno 2 Enti competenti; ogni ispettore dovrà aver effettuato almeno 1000 ispezioni.
3) In applicazione della Determinazione Anac n. 7/2010 e' ammessa la partecipazione di liberi professionisti, purchè in possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità tecnica richiesti dalla disciplina di gara. Per i professionisti, in luogo dell’iscrizione alla CCIAA è ammessa l’iscrizione ai relativi Albi professionali.
4) E' possibile costituire un raggruppamento composto da società e liberi professionisti, purchè in possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità tecnica richiesti per le ATI dal disciplinare di gara e purchè siano rispettate le prescrizioni stabilite dalla lex specialis in merito ai raggruppamenti temporanei.
5) Il solo requisito di aver effettuato almeno mille ispezioni non è sufficiente da solo a dimostrare l'idoneità tecnica dell'ispettore, infatti in aggiunta al numero di ispezioni eseguite lo stesso deve essere anche in possesso di attestato abilitante rilasciato da ENEA o attestato equivalente (cfr. punto 7 lett. c) pag. 6 del Disciplinare di gara).

Quesito 2): Dovendo partecipare alla gara in qualità di raggruppamento temporaneo misto di imprese e professionisti si chiede:
1 - PUNTO 3, SEZIONE 1 DI CUI AL DISCIPLINARE INTEGRATIVO DEL BANDO - l'acronimo R.T.I. utilizzato è riferibile anche ai  raggruppamenti temporanei misti di professionisti e imprese?
2 - MODELLO Ispezioni_DICH. Per quali campi è possibile non specificare l'informazione ( es. entità del tipo di impresa ai sensi della L. 180/2011 vista la natura del singolo professionista)
3 - Sempre in merito a questo modello, si chiede se esso debba obbligatoriamente essere compilato da tutti i mandanti e dal mandatario ottenendo quindi un numero di istanze pari al numero dei componenti del raggruppamento.
Risposta 2): 1 - si;
2 - rendere le dichiarazioni pertinenti alla tipologia di operatore economico concorrente;
3 - si
 
Quesito 3): si chiede se la cauzione (provvisoria e definitiva) sono comunque ridotte del 50% per il possesso della certificazione di qualità.
Risposta 3): Ai sensi del punto 1 pag. 2 del disciplinare  (in applicazione dell’art. 75, c. 7, del D. Lgs. n. 163/06)  “I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, allegando copia del relativo certificato”.
Nell'ipotesi di raggruppamento  temporaneo di imprese, per  beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto, a pena di esclusione, da tutte le Imprese associate o associande.
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato (in applicazione del comma 1 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/06) “L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, come previsto dall’art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/06, per le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000”.

Quesito 4): Si chiede di specificare il quinquennio di riferimento in considerazione del fatto che il servizio di ispezioni sugli impianti termici viene svolto per stagione termica. Nello specifico si chiede se nel quinquennio può essere ricompresa la stagione termica 2014-2015
Risposta 4): Per quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando si intende il periodo che va dal 12/12/2010 al 12/12/2015 (data di pubblicazione del bando sulla GUCE).

Quesito 5): In riferimento al capitolato di gara Art. 20, nei requisiti degli ispettori è indicato che il titolo di studio non è richiesto per tutti quelli che abbiamo esercitato la professione prima dell’entrata in vigore del DGR 5117/2007, si chiede se si riferisce esclusivamente a quelli che abbiano operato sul territorio della Regione Lombardia, o è da intendersi anche a livello nazionale?
Risposta 5): Si evidenzia che, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 20 del capitolato, lo stesso prevede espressamente che:" il Titolo di studi non è richiesto per tutti gli ispettori già operanti sul territorio della Regione Lombardia alla data di entrata in vigore della D.G.R. 5117/2007".

Quesito 6): Si chiede se il numero di ispezioni pari a 1.500 per  stagione termica è da ritenersi vincolante anche per la corrente stagione 2015/2016 o se invece, in considerazione di un inizio di controlli a stagione ormai inoltrata, potrà essere ridotto in proporzione e poi ridistribuito nelle prossime stagioni termiche, fermo restando il rispetto del numero di ispezioni di cui al bando.
Risposta 6):  L'articolo 4 del capitolato prevede espressamente che la stazione appaltante possa variare il numero di ispezioni, in eccesso o in difetto, rispetto a quelle previste per la singola stagione termica, rispettando comunque la quantità totale prevista per l'appalto fissata in 6.000 unità autonome equivalenti.
In aggiunta a quanto sopra è da tenere in considerazione che l'articolo 28 del capitolato prevede che: "In riferimento ad ogni stagione termica, corrispondente al periodo compreso tra il 01 Agosto di un dato anno solare e il 31 Luglio di quello successivo, la stazione appaltante potrà richiedere che la programmazione annuale sia redatta in modo tale che a decorrere dalla data della prima ispezione eseguita tutte le altre siano effettuate entro i successivi 100 gg. consecutivi, escluse quelle per le quali i responsabili impianto abbiano richiesto la riprogrammazione in altra data non ricadente nel termine di cui sopra".
 


Sedute di gara: Seduta di gara per aggiudicazione provvisoria giorno 5/07/2016 ore 9,30 presso la stanza 334 Servizio Gare terzo piano Palazzo Municipale
Presenza Criteri Ambientali minimi:
Data creazione: Mon Dec 14 11:14:33 CET 2015

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