La legge n.3/2019, ed in particolare dell'art.1, comma 15, primo periodo, ed il relativo D.M. 20 marzo 2019, prevedono che, in caso di elezioni siano pubblicati in maniera facilmente accessibile:
- il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati, rilasciato dal casellario giudiziale.
Inoltre, per le elezioni politiche ed europee la norma prevede (legge n.165/2017) la pubblicazione, sul sito del Ministero degli Interni, nella sezione denominata «Elezioni trasparenti»:
- il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'art.15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957;
- lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'art.14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, come modificato dall'art.1 della presente legge;
- le liste di candidati presentate per ciascun collegio (per le elezioni politiche) o per ciascuna circoscrizione (per le elezioni europee)
e, solo per le elezioni politiche:
- il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'art.14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, come sostituito dall'art.1 della presente legge.
Data creazione: 27 May 2019