TARI attività economiche

La tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall’art. 1. comma 639 della Legge 147/2013.

La tassa sui rifiuti deve essere pagata da chi possiede, occupa o detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati (a titolo esemplificativo abitazioni, box, uffici, negozi, magazzini, laboratori, palestre, ecc.).

Si applica dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree, fino al giorno in cui termina.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo: modulistica TARI

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

 

Per le risposte alle domande più frequenti, si invita a consultare le sezioni 

 

Icona documento 'Formato PDF' Regolamento vigente per la disciplina della IUC – sezione TARI  Regolamento_IUC (formato PDF - 247 kB)

 

La TARI viene quantificata sulla base delle tariffe approvate annualmente al fine di coprire totalmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. L’obbligazione tributaria annuale comprende:

  • il tributo netto destinato al Comune (TARI);
  • il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5% della TARI.

 

Ultimo aggiornamento: Thu Jul 13 12:11:11 CEST 2023
Data creazione: Wed Jun 03 12:51:38 CEST 2015

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