Dal 1° gennaio 2014, è istituita la TARI, Tassa sui Rifiuti, che ha sostituito la TARES.
La TARI deve coprire totalmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI comprende il tributo:
- netto destinato al Comune
- provinciale destinato alla Provincia pari al 5%.
Non è più dovuta la quota statale pari a 0,30 centesimi/mq.
Da chi deve essere pagata
La TARI deve essere pagata da chi possiede/occupa/detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati (a titolo esemplificativo abitazioni, box, uffici, negozi, magazzini, laboratori, palestre, ecc.).
Si applica dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree, fino al giorno in cui termina.
Regolamento_IUC (formato PDF - 247 kB)
Per le risposte alle domande più frequenti, si invita a consultare la sezione FAQ TARI.
Ultimo aggiornamento: 26 May 2022Data creazione: 03 June 2015