Scadenze e pagamento Imposta soggiorno

Come avviene il pagamento dell'Imposta

L’imposta va assolta al momento del pagamento del soggiorno.


La ricevuta

La struttura ricettiva deve rilasciare una ricevuta, numerata progressivamente e separata, per la somma pagata indicando sulla fattura l'importo corrispondente all’Imposta di Soggiorno. 


Nella ricevuta di pagamento rilasciata al cliente, i gestori hanno l'obbligo di indicare l’importo versato a titolo d’imposta di soggiorno, indicando la formula “operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972".

La struttura ricettiva può emettere ricevuta a parte o utilizzare bollettari che deve procurarsi a proprie spese, o il modello Proposta di ricevute pagamento.

Non è obbligatorio emettere un documento separato rispetto alla normale ricevuta fiscale del pernottamento.

Nella ricevuta devono essere indicati:

  • il nominativo del cliente,
  • il codice fiscale,
  • il numero di pernottamenti 
  • l’imposta totale dovuta.

Il rendiconto

Nel rendiconto devono essere comunicate le ricevute e le bollette annullate. 

Il rendiconto dovrà essere compilato e trasmesso in originale unitamente alla dichiarazione trimestrale.
Va predisposto e trasmesso anche in assenza di incassi.


Il versamento e le scadenze 

Il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, va effettuato entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

Scadenziario:

  • I° Trimestre gennaio-marzo: 10 aprile
  • II°Trimestre aprile - giugno: 10 luglio
  • III° Trimestre luglio - settembre: 10 ottobre
  • IV° Trimestre ottobre - dicembre: 10 gennaio dell'anno successivo

Il versamento deve avvenire tramite:

  • bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Comune di Monza - Imposta di soggiorno
    IBAN: IT22Y0503420408000000034383 o
  • pagamento diretto in Tesoreria comunale presso la sede BPM di Piazza Carducci 6

con la seguente causale:
- Codice Suap: è l’identificativo della struttura rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, qualora in possesso
- IdS: ’acronimo di Imposta di Soggiorno
- Trimestre e Anno di riferimento
- Denominazione struttura ricettiva.

I gestori che non hanno pagato l'Imposta di soggiorno entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso".

In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,05% per l'anno 2020, 01% per l'anno 2021 e 1,25% per l'anno 2022).

Il ravvedimento consente la regolarizzazione entro:

  • quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
  • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
  • oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
  • oltre i due anni con la sanzione del 5%;

Per scadenza si intende quella del riversamento come prevista dal regolamento (articolo 8 comma 4) - decimo giorno successivo alla fine del trimestre.

Si precisa che per potersi avvalere delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Ultimo aggiornamento: Wed Mar 02 12:26:34 CET 2022
Data creazione: Mon Oct 03 17:09:55 CEST 2016

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