Contributi per genitori separati

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Regione Lombardia promuove interventi di sostegno abitativo tramite dei contributo ai genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori, per l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.

E' una misura di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, attraverso l’erogazione di contributi economici, sul canone annuo di locazione, in immobili adibiti a propria abitazione e/o per l’emergenza abitativa.

Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo economico, per la durata di un anno dalla data di approvazione della domanda.


Requisiti

Possono presentare domanda i coniugi con stato civile di separato, divorziato o che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale, in corso di perfezionamento, e che presentino i seguenti requisiti:

  • con figli nati o adottati nel corso del matrimonio, minori o, nel caso in cui i figli siano maggiorenni, solo se questi ultimi risultano in carico ai genitori, disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori
  • con ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00
  • residenti in Lombardia da 5 anni
  • che non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato per i reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23.02.2009, n.38, nonché per i delitti di cui agli art. 570 e 572 del c.p.
  • intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio).

Contributo

L’ammontare del contributo concesso, a fondo perduto, è pari al 40% della spesa sostenuta:

- fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato;

- sino ad un massimo di € 3.500,00 per l’emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato.

In caso di genitore separato o divorziato in condizione di grave marginalità è riconosciuto, a seguito della definizione di un progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità .Il contributo per l’emergenza abitativa o per l’abbattimento del canone di locazione potrà essere riconosciuto fino a due anni (invece che per la durata di un anno).
E’ inoltre previsto un contributo aggiuntivo annuo fino a € 1.000,00 (anch’esso della durata massima di 2 anni).
Il genitore, di norma, autocertifica nella domanda lo stato di precarietà e l’ATS valuta la possibilità di definire un progetto personalizzato di accompagnamento, che a fronte della vulnerabilità della specifica situazione individua interventi volti al reinserimento sociale con l’attivazione degli operatori territoriali (es. Asst, Comuni, Enti ospitanti ecc) 


Domanda

La domanda di sostegno può essere presentata per:

  • emergenza abitativa ( presso residence, housing, ecc)
  • abbattimento del canone di locazione dell’immobile adibito a propria abitazione;
  • ambedue le tipologie di intervento di cui sopra

Deve essere presentata online  sulla piattaforma »Bandi online dalle ore 12 del 19 marzo 2020 fino ad esaurimento delle risorse.
La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 15 marzo 2023.


Normativa di riferimento

Decreto 3167/20 del 10/03/2020
DGR 7545 del 18 dicembre 2017
Dds 7544 del 18 dicembre 2017
Decreto 7144
DGR 113 del 14 maggio 2018
DGR 7667 del 8 gennaio 2018

Ultimo aggiornamento: Tue Jan 17 14:38:53 CET 2023
Data creazione: Wed Jun 10 16:15:20 CEST 2015

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