Agevolazioni fiscali per disabili


I diversamente abili hanno diritto ad alcune agevolazioni e detrazioni fiscali per veicoli e computer.


Veicoli

I benefici fiscali si applicano in merito a:

  • acquisto e riparazione di veicoli (auto, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, autocaravan).
  • esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

 Riguardano l'IRPEF e l'IVA, in particolare:

  • detrazione dall’IRPEF, per il 19% delle spese sostenute per acquisto di veicoli sia nuovi che usati e per spese straordinarie di manutenzione. La detrazione si applica su un massimo di € 18075,99, comprensivo sia del costo d’acquisto che delle spese straordinarie di manutenzione.
    Compete una sola volta per quadriennio a partire dalla data d’acquisto del veicolo.
    E’ possibile riavere l’agevolazione nel corso del quadriennio solo in due casi:
    1) quando il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA;
    2) in caso di furto e il tetto di detrazione di € 18075,99 deve essere considerato al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
    La detrazione si può utilizzare per un solo anno o ripartirla su quattro annualità.
    Dalla detrazione sono escluse le spese di adattamento del veicolo e le spese ordinarie di manutenzione, nonchè i normali costi d’esercizio come il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante e i pneumatici.
    Il documento comprovante le spese sostenute può essere intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico, se è fiscalmente a carico.
    Se invece il disabile ha un reddito maggiore di € 2840,51 non è più fiscalmente a carico e il documento di spesa deve essere a lui intestata.
    Per reddito del disabile non devono intendersi le pensioni sociali, le indennità di accompagnamento, ossia tutti quei redditi esenti.
  • IVA agevolata al 4% per l’acquisto di autovetture fino a 2000 centimetri cubi con motori a benzina e 2800 centimetri cubi con motore diesel. L'agevolazione riguarda anche le prestazioni da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e strumenti.
    E’ possibile usufruire dell'agevolazione una sola volta nel quadriennio, a meno che il veicolo sia stato cancellato dal PRA.
    Gli acquisti devono essere effettuati dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
    Il concessionario deve emettere fattura con i richiami alla Legge 97/86 e alla Legge 449/97 e comunicare i dati all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
  • esenzione permanente dal pagamento del bollo auto.
    Spetta se il veicolo ha le stesse caratteristiche previste per l’applicazione dell’IVA agevolata, sia se l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. 
    Il disabile dovrà produrre, il primo anno, istanza all’Ufficio Tributi della Regione e mandare la documentazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione.
    L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta vale anche per gli anni successivi.
    Nel caso in cui il disabile possieda più veicoli, l’esenzione spetta solo per un veicolo, scelto dal disabile.
  • esenzione dall’imposta di trascrizione al P.r.a..
    Riguarda tutti i soggetti esclusi i non vedenti e sordomuti. Consiste nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
    Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
    La richiesta deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente e l’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto a queste agevolazioni i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, cioè:

  1. i non vedenti, ossia coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (rif. norm. artt. 2, 3 e 4 L: 3/4/2001 n. 138);
  2. i sordomuti (rif. norm. art. 1 L. n. 68 del 1999), ossia coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  3. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento. Sono i soggetti che rientrano nel comma 3 art. 3 della L.104/1992, cioè quei soggetti per i quali è necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione tale per cui la situazione assume i connotati di gravità;
  4. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
    Sono i soggetti che rientrano nel comma 1, art. 3 L. 104/1992, cioè “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Per questa categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Per i disabili titolari di patente speciale, l’adattamento del veicolo può consistere anche solo nel  cambio automatico di serie dell’auto.
    Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.

Documenti da presentare

L’esenzione del bollo auto e dall’imposta di trascrizione al P.r.a. si devono richiedere agli uffici della Regione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento.
Le altre agevolazioni si richiedono all'Agenzia delle Entrate o consegnando i documenti all’impresa venditrice del veicolo (anche autocertificando le condizioni personali che siano precedentemente state attestate con un certificato medico).

  • certificazione attestante la condizione di disabilità (per non vedenti e sordomuti, certificato di invalidità rilasciato da commissione medica pubblica; per i disabili psichici e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso l’ASL dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap ovvero la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 art. 4);
  • Ai fini dell’agevolazione IVA:
    • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio  anteriore alla data d’acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
    • fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione in tal senso.
  • Per i veicoli adattati sono richiesti anche altri documenti:
    • fotocopia della patente di guida speciale: non è necessario per i soggetti che non sono in grado di guidare;
    • ai soli fini IVA: autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti;
    • fotocopia della carta di circolazione, dalla quale risulta l’adattamento del veicolo;
    • copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla Commissione medica.

Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

Le agevolazioni consistono in:

  1. Detrazione d’imposta del 19% delle spese sostenute per i sussidi tecnici e informatici.
  2. Detrazione delle spese di acquisto e mantenimento del cane guida per i non vedenti;spese (ai quali spetta anche una detrazione forfettaria di € 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane).
  3. Applicazione dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. 104/92 e per l’acquisto di particolari prodotti editoriali per non vedenti e ipovedenti.
  4. Detrazione dall’Irpef del 19% della spesa sostenuta per i servizi di interpretariato dei sordomuti.
  5. Detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche ed eventuale detrazione del 19% sulla parte eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.
  6. Deduzione dal reddito complessivo imponibile ai fini Irpef dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.
  7. Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sanitarie specialistiche.
  8. Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale e familiare.
  9. Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una speciale detrazione dall’Irpef pari a 774,69 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo del genitore.

Altre detrazioni d’imposta sono previste per le spese sanitarie sostenute dai familiari dei disabili nell’interesse di quest’ultimi.
 

Documenti da presentare

Per l’applicazione dell’IVA agevolata, è necessario produrre alle imprese venditrici, la certificazione attestante la condizione di disabilità (anche autocertificando le condizioni personali che siano precedentemente state attestate con un certificato medico).

Moduli e informazioni si possono chiedere all’Ufficio Locale di Monza 1 dell’Agenzia delle Entrate o consultando il sito dell'»Agenzia delle Entrate nel quale è raccolta tutta la normativa fiscale.       

La detrazione d’imposta dall’IRPEF è applicata con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730) presentata l’anno successivo a quello nel quale è stata sostenuta la spesa.

L’IVA agevolata per l’acquisto dei veicoli o dei sussidi, si applica in sede di acquisto. 


Dove rivolgersi

Per acquisto veicoli e computer:
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Monza 1

Per il bollo auto e le tasse automobilistiche:
SpazioREGIONE di Monza.


 


 

 

Ultimo aggiornamento: Wed Feb 05 15:17:57 CET 2020
Data creazione: Wed Jun 10 16:02:31 CEST 2015

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