Deiezioni canine

Dal Regolamento Comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana:

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

  1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
  2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.
  3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l’igiene del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
  4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti inidonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti.
  5. L’Amministrazione comunale provvede ad attrezzare le aree verdi in cui sia permesso l’accesso dei cani con un numero adeguato di distributori di “set-toilette” e di contenitori per la raccolta.

Per l’inosservanza di quanto previsto dall’art. 27 è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 50€ e 200€, come indicato nell’art. 48 del Regolamento Comunale per il benessere degli Animali.

 

Ultimo aggiornamento: Fri Jul 03 19:00:59 CEST 2015
Data creazione: Thu May 28 14:52:54 CEST 2015

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