Chi deve pagare l'ICI
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
Sono obbligati a pagare l'ICI i possessori di fabbricati, diversi da quelli previsti dal Decreto Legge n. 93 del 23 maggio 2008 (Legge di Conversione n. 126/2008), di terreni agricoli ed aree fabbricabili situati nel territorio comunale e a qualsiasi uso destinati.
Sono tenuti al pagamento, nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo:
- il proprietario dell'immobile;
- colui che è titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; (per diritto reale d'abitazione si intende anche quello spettante al coniuge superstite, ai sensi dell'art.540 del codice civile;
- il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing);
- il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;
- il coniuge non assegnatario della casa coniugale titolare di altro diritto di proprietà o di diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Chi non deve pagare l'ICI
L’articolo 1 del D.L. n. 93/2008 (Legge di Conversione n. 126/2008) dispone che è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quella assimilata all’abitazione principale da regolamento comunale, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.
Non è dovuta l'ICI per i seguenti immobili:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetto residente;
- unità immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale nonchè di quelle assimilate ad essa (un solo immobile classificato o classificabile catastalmente nella categoria C6 ubicato nello stesso edificio o in altro colmplesso immobiliare);
- unità immobiliare concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitore/figlio, nonno/nipote, fratello/sorella) a condizione che vi siano residenti;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari;
- unità immobiliare posseduta dal soggetto non assegnatario della casa coniugale (in caso di separazione legale) a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
I soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, possiedono le unità immobiliari di cui ai punti 3 e 4 devono presentare la relativa comunicazione, utilizzando l'apposita modulistica, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Chi avesse presentato analoghe comunicazioni negli anni passati è esentato dal presentarle nuovamente, a condizione che nell’anno in corso non sia mutata la situazione che dà diritto all’esclusione.

