Per tutti i casi in cui non trova applicazione l'esclusione dell'Imposta, le aliquote stabilite per l'anno 2011 sono:
| 4 ‰ Aliquota Agevolata |
Unità immobiliare di categoria A1, A8, A9 adibita ad abitazione principale di soggetto residente; Una sola pertinenza (box o posto auto) dell’abitazione principale di categoria A1, A8, A9 classificata o classificabile catastalmente nella categoria C/6; Abitazione di categoria A1, A8, A9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Abitazione di categoria A1, A8, A9 concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitore/figlio, nonno/nipote, fratello/sorella) a condizione che vi siano residenti. |
| 4 ‰ Aliquota Agevolata |
Abitazione locate ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 e del D.M. 5 marzo 1999, a condizione che sia adibita ad abitazione principale e quindi che il locatario (inquilino) risulti essere residente nella stessa. |
| 4 ‰ Aliquota Agevolata |
Abitazione di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata. |
| 8 ‰ Aliquota Maggiorata |
Abitazione per la quale non risulta essere stato regolarmente registrato un contratto di locazione da almeno due anni. |
| 7 ‰ Aliquota Ordinaria |
Ulteriori box o posti auto (categoria C/6) posseduti oltre al box di pertinenza. |
| 7 ‰ Aliquota Ordinaria |
Per tutti gli altri immobili. |
Detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale non esclusa dall'I.C.I.
La detrazione spetta solo per l'abitazione principale in rapporto ai mesi di effettivo possesso e ripartita in parti uguali tra i residenti nell'immobile, nonchè a tutte le unità immobiliari assimilate ad essa per le quali è prevista aliquota agevolata del 4 per mille.
L'importo della detrazione è stabilito in 125,00 euro. Si precisa che la detrazione eccedente la tassazione dell'abitazione principale può essere dedotta dall'imposta riguardante la pertinenza.
Si intende per pertinenza una sola unità immobiliare accessoria classificata catastalmente nella categoria C/06 (box o posto auto) ubicata nello stesso edificio o in altro complesso immobiliare.
Riduzioni d'imposta immobili inagibili o inabitabili
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come meglio specificato dall’art. 4 del Regolamento Comunale I.C.I..
La riduzione dell’imposta si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.La dichiarazione deve essere allegata all’obbligatoria denuncia di variazione I.C.I. relativa all’anno in cui si è verificata la condizione d’inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.

