Per vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle “fatture” di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo. La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione della vendita straordinaria.
Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e non può essere effettuata se non è decorso un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
In ciascun anno solare non possono essere effettuate più di 3 vendite sottocosto.
Le vendite sottocosto dei prodotti soggetti a saldo non possono essere effettuate nel periodo delle vendite di fine stagione, nei 30 giorni precedenti e dal 25 al 31 Novembre.
E’ comunque consentito effettuare la vendita sottocosto, senza darne comunicazione al Comune, dei seguenti articoli :
a) prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione;
c) prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche alla tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
e) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
Come
Ogni vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è situato l’esercizio, su appositi moduli, disponibili presso lo Sportello unico.
A tale comunicazione deve essere allegato l’elenco delle referenze che non possono essere in numero superiore a cinquanta.
Quando
Almeno 10 giorni prima della data prevista per la vendita.

