Le vendite straordinarie sono quelle di fine stagione, le vendite promozionali e le vendite di liquidazione.
Vendite di fine stagione (saldi)
Questi tipi di vendite riguardano tutti i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, i prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano suscettibili di notevole deprezzamento.
Sono oggetto di vendite di fine stagione:
- i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima
- le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio
- gli articoli sportivi
- gli articoli di elettronica
I saldi possono essere effettuati solo in 2 periodi dell’anno e non possono durare più di 60 giorni.
La Regione Lombardia, con Delib. G.R. 21 novembre 2007 N. VIII/5892 ha stabilito le date di decorrenza dei saldi di ciascun anno solare, quelli invernali decorrono dal primo sabato del mese di gennaio mnentre quelli estivi hanno inizio il primo sabato del mese di luglio.
Vendite promozionali
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita, per un periodo limitato di tempo.
In ciascun anno solare non possono essere effettuate più di 4 vendite promozionali e non possono essere effettuate per una durata continuativa superiore a 30 giorni.
Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l’igiene della persona (ad eccezione dei prodotti di profumeria e cosmesi) non sono soggette a tali limitazioni. Le vendite promozionali dei prodotti soggette a saldo non possono essere effettuate:
- nel periodo delle vendite di fine stagione;
- nei 30 giorni precedenti;
- dal 25 Novembre al 31 Dicembre.
Vendite di Liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’operatore al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
a) cessazione dell’attività commerciale;
b) trasferimento dell’azienda;
c) trasferimento dell’azienda in altro locale;
d) trasformazione o rinnovo dei locali.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell’anno ad esclusione di quelle di cui alla lettera d) che non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti le vendite di fine stagione, nonché nel periodo del 25 Novembre al 31 Dicembre.
Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b),c) possono essere effettuate per un massimo di 13 settimane, quelle di cui all lettera d) possono essere effettuate per la durata massima di 6 settimane.
Come
Per le vendite di fine stagione e le vendite promozionali non sussiste più l’obbligo della comunicazione al Comune.
Per le vendite di liquidazione è necessario presentare la comunicazione, utilizzando l’apposito modulo prestampato (disponibile presso lo Sportello unico), in cui si deve indicare:
- l’ubicazione dei locali ove viene effettuata la vendita
- la data di inizio e quella di cessazione
- le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con l’indicazione della quantità delle stesse.
Quando
Per le vendite di liquidazione: almeno 15 giorni prima dell’inizio della vendita.
Costo
Non è previsto nessun costo

