Per vendite di beneficenza si intendono le raccolte di fondi a scopo benefico, effettuate attraverso la cessione di merci e prodotti, dietro riscossione di un’offerta in denaro.
Le vendite di beneficenza possono essere effettuate da enti, associazioni, fondazioni, o movimenti aventi le finalità di cui alla Legge 266/91. L’art. 2 di questa legge stabilisce che, per attività di volontariato, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Sono escluse da questa disciplina le raccolte di fondi effettuate senza cessione di beni o attraverso al distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini dell’Ente. Sono escluse le raccolte che si effettuano in occasione di campagne di sensibilizzazione, informazione e promozione pubblica promosse dalle Associazioni e/o dai Gruppi per il raggiungimento dei propri fini sociali e istituzionali, mediante la raccolta di firme e/o di contributi volontari a fronte anche di offerte di gadget.
Come
Enti, associazioni, fondazioni o movimenti che vogliono organizzare vendite di beneficenza, devono presentare una comunicazione scritta al Suse, dove si può ritirare fac-simile.
Alla comunicazione domanda deve essere allegato regolamento della Lotteria/pesca di beneficenza/tombola.
Quando
La richiesta va presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per la vendita di beneficenza.
Costo
Non è previsto nessun costo

