Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Monza consente di presentare tramite posta elettronica certificata (PEC) le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) relative alle seguenti attività produttive, già di competenza del settore Sviluppo Economico:
- Commercio al dettaglio su area privata (vicinato)
- Acconciatori
- Estetisti
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
E' il nuovo strumento di semplificazione per l’avvio di un’attività produttiva e sostituisce la vecchia DIAP (dichiarazione di inizio attività produttiva).
Si possono inoltrare le richieste online per: SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività che sostituisce la Diap), DIA e Agibilità, Scia Agriturismo e SI.GE.FI.
» Richieste online
Le SCIA relative all'attività sopraelencate possono essere presentateanche tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it, indicando chiaramente nell’oggetto l’attività alla quale la SCIA si riferisce (ad es. “Commercio al dettaglio su area privata – vicinato” ).
La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda:
- tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
- nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia delle imprese di cui all’art. 38 c. 4 del D.L. 112/200/, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi ovvero l’esecuzione di verifiche preventive essi sono comunque sostituiti dalle autorcertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al c. 1 dell’art. 19 della legge n. 241/90, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
L’ufficio competente provvede all’invio tramite PEC all’indirizzo dell’interessato della comunicazione di avvio del procedimento, che deve essere concluso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA.
Con la comunicazione di avvio del procedimento lo stesso ufficio può comunicare all’interessato che all’esito dell’istruttoria formale, la SCIA presentata risulta completa ed idonea a costituire titolo abilitativo per l’avvio e l’esercizio dell’attività; o, al contrario che la SCIA così come presentata risulta incompleta ed inidonea a costituire un valido titolo abilitativo, con la conseguenza che l’attività non può essere proseguita preannunciando l’adozione di un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione in ogni caso non inferiore a trenta giorni,.
E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci l’amministrazione, ferma restando all’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 nonchè di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

