Per attività di estetista si intende l’attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione di in estetismi presenti.
L’attività può essere svolta sia con l’attuazione di tecniche manuali, sia con l’utilizzazione di apparecchi elettromedicali e con l’applicazione di prodotti cosmetici. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
L’attività è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
Non è consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della L. 8/8/85 n. 443 o nel Registro imprese di cui all’art. 8 della L. 29/12/93 n. 580.
Requisiti
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso della qualifica professionale di estetista conseguita ai sensi dell’art. 3 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.
Ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 59/2010, per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
I locali nei quali si intende svolgere l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, edilizia, di tutela ambientale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In particolare occorre verificare la compatibilità con le NTA del Piano di Governo del Territorio (destinazione d’uso).
Avvio, modifica dell'attività
L’avvio, e/o la modifica (dei locali o del settore merceologico, società, superficie …) di un'attività è soggetto alla presentazione di una Segnalazione Certificata d Iinizio Attività (SCIA) mod. A allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
La presentazione della SCIA consente l’avvio immediato dell’attività.
Una copia della SCIA va inoltrata al Registro Imprese della Camera di Commercio di Monza e Brianza, e un’altra copia va tenuta esposta in modo visibile all’interno dell’esercizio.
Cessazione
Qualora un esercizio cessi l’attività, il titolare è obbligato a dare comunicazione di cessazione, presentando il mod. B compilato nella sezione dedicata alla cessazione.
Subingresso
Il cedente e il subentrante devono presentare due copie separate del mod. B compilando, il primo la sezione dedicata alla cessazione dell’esercizio, mentre il secondo deve compilare la sezione dedicata all’apertura per subingresso.
Sospensione
La sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi nell’anno solare, deve essere comunicata all’ufficio competente, tramite SCIA mod. B, entro dieci giorni dall’inizio della sospensione stessa.
Il termine di sei mesi può essere prorogato, con richiesta in carta legale solo per gravi motivi (salute o indisponibilità dei locali) debitamente certificati, per un ulteriore periodo massimo di mesi sei.
Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l’esercizio dandone tempestiva comunicazione all’ufficio competente, tramite SCIA mod. B, comunque non oltre il termine di sospensione precedentemente comunicato/autorizzato.
Qualora il titolare non riattivi entro i termini, l’autorizzazione sarà dichiarata decaduta.

