L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) attribuisce all'immobile una specifica classe di appartenenza (da A+ a G), attestando i risultati dell'indagine energetica compiuta sull' edificio e sugli impianti.
Il cittadino è in grado, così, di valutare l’efficienza energetica dell’immobile/unità immobiliare e i costi di gestione connessi al riscaldamento/raffrescamento.
Obbligatorietà
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, in caso di:
- trasferimento a titolo oneroso;
- nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- accesso a incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti;
- sottoscrizione o rinnovo contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus;
- contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
- a partire dal 1 gennaio 2012, è indispensabile, anche per non incorrere in sanzioni amministrative, l'esatta indicazione già su tutte le modalità di annunci di promozione immobiliari sia della classe energetica che del corrispondente consumo espresso in kWh/m2 per anno o kWh/m3 per anno.
Come fare
Per essere idoneo, l’ACE deve essere:
- redatto da un privato soggetto certificatore iscritto all'elenco dell'Organismo di accreditamento (rintracciabile sul sito www. cened.it);
- registrato al catasto energetico
(dal 1 settembre 2011 non occorre più il timbro per accettazione dell'ACE da parte del Comune).
L'ACE ha una validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica al catasto energetico, salvo eventuali successivi interventi modificativi edilizi e/o agli impianti.
Normativa
D.Lgs. n. 192/05 integrato da D.Lgs. n. 311/06; L.R. n. 24/06; DGR n. VIII/8745 e s.m.i. ( L.R. n. 3/11 del 21/02/11 art. 17 lett. f)); DGR n. IX/2555.

