Dal 1° gennaio 2014, è istituita la TARI, Tassa sui Rifiuti, che ha sostituito la TARES.
La TARI deve coprire totalmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI comprende il tributo:
- netto destinato al Comune
- provinciale destinato alla Provincia pari al 5%.
Non è più dovuta la quota statale pari a 0,30 centesimi/mq.
Da chi deve essere pagata
La TARI deve essere pagata da chi possiede/occupa/detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati (a titolo esemplificativo abitazioni, box, uffici, negozi, magazzini, laboratori, palestre, ecc.).
Si applica dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree, fino al giorno in cui termina.
Regolamento_IUC (formato PDF - 176 kB)
Data creazione: Wed Jun 03 12:51:38 CEST 2015