Il DPR 412/93 stabilisce che l'accensione degli impianti termici comincia il 15 ottobre e termina il 15 aprile.
Il periodo massimo giornaliero di funzionamento è di 14 ore, anche frazionate.
La temperatura dell’aria all’interno degli edifici non deve superare 20°C + 2°C di tolleranza.
Sono esclusi gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili in cui la temperatura non deve superare 18°C + 2°C di tolleranza.
La normativa di riferimento è il DPR 412/93.
Accensione oltre il periodo di legge
In presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, la legge consente l'accensione degli impianti fino a un massimo di sette ore giornaliere, senza necessità di ordinanza del Sindaco, anche prima o dopo la data di fine stagione (DPR n. 74/2013 art. 4).
Controlli
E' possibile chiedere il controllo della temperatura nella propria abitazione ed eventualmente nelle parti comuni del condominio.
La misurazione è effettuata da un tecnico specializzato ed ha un costo di euro 54,45, per ogni misurazione richiesta.
Il controllo può essere effettuato solo in accordo con il proprietario o l'occupante l'appartamento.
Data creazione: Thu May 28 12:07:34 CEST 2015