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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI MJEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI MONZA PER UN PERIODO DI 48 MESI

Scadenza: Mon Nov 12 17:00:00 CET 2018

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CHIARIMENTO N. 1

QUESITO N. 1

Si chiede se le imprese, regolarmente registrate e qualificate presso il portale Sintel, che saranno invitate singolarmente alla successiva procedura negoziata, potranno partecipare eventualmente in ATI.

 RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Si conferma che le imprese, che saranno invitate singolarmente alla successiva procedura negoziata, potranno partecipare in ATI.

Per poter essere invitate alla procedura negoziata, occorre che le imprese siano regolarmente registrate presso il portale Sintel e qualificate per il Comune di Monza.

 

CHIARIMENTO N. 2

 QUESITO N. 2

Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di aver gestito n.4 enti, di cui uno avente densità demografica pari o superiore a 80.000 abitanti, si chiede, al fine di ampliare il favor partecipationis ed evitare parametri restrittivi, come stabilito dall’Anac in numerose determinazioni, se si

possa ottemperare al requisito del numero degli abitanti con un Ente locale di quelli individuati dal T.U. d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

 RISPOSTA AL QUESITO N. 2

In ordine al quesito posto se il “requisito di capacità economica e finanziaria di aver gestito n. 4 enti di cui uno avente densità demografica pari o superiore a 80.000 abitanti” sia da intendere come “un ente locale di quelli individuati dal T.U. d.lgs. 267/2000 e s.m.” questa stazione appaltante fa rilevare che il tenore del punto 12  lett. d) dell'Avviso esplorativo pubblicato per acquisire la manifestazione di interesse di operatori economici per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, è il seguente: “Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83  comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.) “… di aver svolto, con buon esito in ambito UE, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di non meno di 4 quattro diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, società pubbliche, enti aggiudicatori o enti/soggetti comunque tenuti all’applicazione del codice dei contratti, di cui almeno uno a favore di un Ente Comune con popolazione non inferiore a n. 80.000 abitanti ….”.

Parrebbe evidente, pertanto, che questa stazione appaltante ha inteso favorire la massima partecipazione, evitando parametri restrittivi, richiedendo che le imprese interessate avessero svolto, in via generale, servizi di brokeraggio assicurativo in favore di almeno 4 amministrazioni aggiudicatrici di qualsiasi specie senza specificare o chiedere tipi particolari di amministrazioni. Nell’ambito di queste quattro amministrazioni, la stazione appaltante ha ritenuto, in linea peraltro con la giurisprudenza maggioritaria e con ANAC, di richiedere un requisito ulteriore che potesse fornire migliori garanzie di capacità di gestione del servizio, ritenendo che tali ulteriori garanzie potessero essere fornite da quegli operatori che hanno già svolto il servizio da mettere a gara non per un Ente qualsiasi ma per un Comune con popolazione non inferiore a 80.000 abitanti essendo  stato ritenuto indispensabile che l’operatore potesse dimostrare di aver già operato nell’ambito di un comune di medie-grandi dimensioni e di conoscerne, quindi, le relative problematiche assicurative. 

Quanto all’ulteriore requisito degli 80.000 abitanti la stazione appaltante ritiene, anche in questo caso, di non aver comunque violato il principio del favor partecipationis, avendo richiesto un numero di abitanti di gran lunga inferiore rispetto alle effettive dimensioni del Comune di Monza (che, si  rammenta, è un Comune che ha una popolazione superiore a 120.000 abitanti).

A conferma di quanto sopra esposto questa stazione appaltante, in linea con l'art. 83, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (“…. le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità”) con  la giurisprudenza maggioritaria e con i pareri espressi dall’A.N.A.C. (Delibera n. 5 dell'11/1/2017; Parere di Precotenzioso n. 83 del 29/4/2010), ritiene che non sia stata violata la disposizione richiamata in quanto è pacificamente ammesso che la stazione appaltante vanti “un apprezzabile margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli indicati nella disciplina richiamata ma con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza … quindi sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che pur essendo ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e cioè della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito” (Cons. Stato sez. V 8.9.08 n. 3083; Cons. Stato 15.12.05 n. 7139; Cons. Stato sez. VI 23.7.08 n. 3655).

La stessa ANAC ha precisato che nel caso siano previsti ulteriori requisiti di capacità, l’operato della stazione appaltante, deve essere valutato “tenendo conto del particolare oggetto dell’appalto da affidare” (parere n. 39/2013).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, si conferma  la legittimità del requisito di cui al punto 12 lett. d) dell'”Avviso di  manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici mediante piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Monza per un periodo di 48 mesi” e che l’ente con popolazione pari o superiore agli 80.000 abitanti debba essere inteso, come dal tenore letterale dell’avviso, esclusivamente come un Comune.

 


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