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VEDASI AVVISO DI PROROGA - Procedura aperta Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza. CIG 80682778CD - ID SINTEL 118802178

Scadenza: Fri Apr 10 12:00:00 CEST 2020

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SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE
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COMUNICAZIONE

Nella documentazione di gara è stata pubblicata la deliberazione G.C. n.33/2019 indicata nel disciplinare di gara

CHIARIMENTI

Quesito 1:
Si chiede conferma che l’importo della cauzione relativa alle spese di predisposizione della proposta sia di euro 134.312,50 come da indicazione del disciplinare, e non di euro 268.625 (pari al 2,5% del valore dell’investimento).
Risposta 1:
Si conferma.

Quesito 2:
Si chiede conferma che, nel caso in cui l’operatore economico intenda finanziare l’operazione autonomamente e con proprie risorse finanziarie, non sia necessaria la dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare il progetto, come richiesta al punto 7.1 del disciplinare di gara.
Risposta 2:
Si conferma, precisando che, come stabilito nella sezione VIII art. 1 punto 2 (pag. 48) del Disciplinare di gara “Il piano economico finanziario deve essere asseverato anche in caso di ricorso a mezzi finanziari propri”.

Quesito 3:
Si chiede conferma che, come da indicazioni del disciplinare, nel caso in cui l’operatore economico intenda, in alternativa ai requisiti previsti dall’art. 1.A alle lettere b) e c), incrementare il requisito di cui alla lett. a) nella misura di , possa dichiarare di aver conseguito un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni non inferiore ad  € 9.044.000.
Risposta 3:
Si riporta quanto stabilito dal Disciplinare di gara nella Sezione III, punto 1 lett. A (pag. 26):
“In alternativa ai requisiti previsti dall’art. 1.A. alle lett. b) e c), i Concorrenti possono incrementare i requisiti previsti alla lett. a) nella misura pari a 2 (due) volte”.

Quesito 4:
Si chiede conferma che l’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente (OG10) per l’importo totale dei lavori (€ 9.387.560,27), possa svolgere anche i lavori nella categoria scorporabile OS19 a qualificazione non obbligatoria. Così come previsto dall’art. 12 comma 2 lett. a) del DL 47/2014 che prevede “ l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”
Risposta 4:
Si conferma.

Quesito 5:
Si chiede conferma che, nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso di idonea attestazione SOA rilasciata per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate, possa dimostrare il possesso dei requisiti di progettazione con personale interno in possesso dei requisiti di cui agli articoli C.1 lett. a), b), c), d), g) e che non siano richiesti i requisiti di cui alle lett. e), f), h), i), l) riferiti ai professionisti singoli, associati, società di professionisti e di ingegneria.
Risposta 5:
L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione deve essere in possesso dei requisiti di cui alla Sezione III,  lettera C - sub C.1 - lett. a), b), c), d), e), f), g) indicati nel Disciplinare di gara.

Quesito 6:
Premesso che:
- la presente procedura di gara, come evidenziato al par. 1 sez. I del Disciplinare di gara, ha per oggetto le seguenti prestazioni (identificate con i relativi CPV), senza distinzione tra CPV “principali” e “secondari”:
“CPV:
1) 50232110-4 – Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
2) 50232100-1 – Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
3) 72315200-8 - Servizi di gestione di reti di trasmissione dati;
4) 65310000-9 – Erogazione di energia elettrica;
5) 65320000 – 2 – Gestione impianti elettrici”
- tuttavia, il bando – paragrafo II.1.4) Prestazioni – definisce
✓ PRESTAZIONI PRINCIPALI pari a € 24.435.000: servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale, gestione impianti elettrici, erogazione di energia elettrica
✓ PRESTAZIONI SECONDARIE:
o € 10.745.000 - Lavori e progettazione (investimento)
o € 10.040.000 – servizi di gestione di reti di trasmissione dati (Smart City)
- i lavori (previsti alla voce “PRESTAZIONI SECONDARIE” di cui al punto precedente) oggetto della Concessione sono stati divisi - nel disciplinare di gara alla sez. III, pag. 26 - nelle seguenti categorie: vds. tabella pag. 26 sez. III Disciplinare di Gara
- il d.lgs. 50/2016 intende per:
“(…) oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11 (…)”;
- l’art. 48, co. 2 del D.lgs. 50/2016 statuisce che “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”;
- l’art. 48 co. 6 del D.lgs. 50/2016 statuisce che: “I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”;
- il fac-simile dichiarativo, allegato alla lex specialis, denominato “ProjectIlluminazione_RTI” facoltizza gli operatori economici in forma associata ad utilizzare, in via alternativa, tutti i seguenti moduli di RTI: “orizzontale”, “verticale” e “misto”,
1) si chiede di confermare che la prestazione Lavori e progettazione (investimento), di importo pari a Euro 10.745.000, configuri una prestazione secondaria ai sensi dell’art. 48, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.
2) In caso di risposta affermativa al quesito sub 1), si chiede altresì di chiarire come si coordini tale qualificazione di prestazione secondaria con la suddivisione tra prestazione prevalente e prestazione scorporabile contenuta nella tabella di cui alla sez. III del Disciplinare, pag. 26.
3) Si chiede di confermare che sia consentito partecipare alla presente procedura di gara nella forma associata di un RTI misto.
4) In caso di risposta affermativa al quesito sub 3), si chiede altresì se sia consentito partecipare in “RTI misto”, laddove
- La PRESTAZIONE PRINCIPALE sia distribuita in sub-RTI orizzontale tra mandataria e mandante A
- La PRESTAZIONE SECONDARIA (Smart City) sia affidata alla mandante B
- La PRESTAZIONE SECONDARIA (Investimento) sia distribuita in sub-RTI misto che a sua volta preveda la seguente suddivisione
o i lavori della “categoria PREVALENTE - OG10” siano distribuiti in sub-RTI orizzontale tra mandataria e mandante A, nel rispetto delle percentuali minime di qualificazione stabilite dall’art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010
o i lavori della “categoria SCORPORABILE – OS 19” siano demandati alla mandante B.
fermo restando che la mandataria avrà requisiti ed eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria.
Risposta 6. 1):
Si conferma.
Risposta 6. 2):
La tabella di cui alla sez. III del Disciplinare, pag. 26 è necessaria per consentire all'operatore economico l'individuazione delle categorie di opere oggetto del contratto.
Essendo la categoria scorporabile OS 19 a qualificazione non obbligatoria, si rimanda al chiarimento pubblicato - risposta n. 4.
Risposta 6. 3):
Si conferma.
Risposta 6. 4):
La stazione appaltante non può fornire chiarimenti in merito all'impostazione di partecipazione dei singoli concorrenti, essendo tale valutazione rimessa alla competenza esclusiva del soggetto  (indicato nel Disciplinare di gara) quale organo deputato all'esame e alla valutazione della documentazione amministrativa in seduta pubblica in fase di gara.

Quesito 7:
Premesso:
- quanto previsto nel disciplinare di gara alla sez. III, dove si legge:
“Nel caso in cui il concorrente non esegua i lavori con propria organizzazione d’impresa dovrà rendere apposita autocertificazione (utilizzando il modello “ProjectIlluminazione_REQ_LAVORI”) contenente le dichiarazioni di non eseguire i lavori con propria organizzazione d’impresa e che l’affidamento dei lavori avverrà in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e che i lavori verranno affidati in appalto a operatori economici in possesso delle qualificazioni sopra indicate.”;
- quanto previsto nel disciplinare di gara al par. 5, sez. II, secondo cui: “Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art. 105 co.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18. (…) Il concorrente indica – mediante idonea dichiarazione debitamente sottoscritta digitalmente - in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.”,
si chiede di confermare che l’operatore economico che non sia in possesso della qualifica SOA prevista per i lavori della categoria scorporabile – OS 19, possa subappaltare tali lavori a impresa munita di adeguata “qualificazione”, nel rispetto della disciplina del subappalto di cui all’art. 174 del D.lgs. 50/2016, indicando nella documentazione amministrativa che i lavori di cui alla “categoria scorporabile” (OS19) saranno svolti da operatori idoneamente qualificati per l’esecuzione.
In caso di risposta affermativa al quesito che precede, si chiede di confermare che, in tal caso, la individuazione del subappaltatore per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria scorporabile (OS19) non debba avvenire nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal d.lgs. 50/2016.
Risposta 7:
Nel caso in cui il concorrente non esegua i lavori con propria organizzazione d’impresa dovrà rendere apposita autocertificazione (utilizzando il modello “ProjectIlluminazione_REQ_LAVORI”) contenente le dichiarazioni di non eseguire i lavori con propria organizzazione d’impresa e che l’affidamento dei lavori avverrà in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e che i lavori verranno affidati in appalto a operatori economici in possesso delle qualificazioni richiesta dalla disciplina di gara per l'esecuzione dei lavori.
Per la categoria scorporabile OS19, si rimanda al chiarimento pubblicato - risposta n. 4.

Quesito 8:
Premesso:
il disciplinare a pagina 28 prevedere che il progettista sia in possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando per un importo pari o superiore al doppio del valore a base di gara I.V.A. esclusa, si chiede di confermare che il progettista possegga il requisito richiesto qualora il proprio fatturato globale (inteso quale somma dei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando) sia superiore a complessivi € 480.598,08 [corrispondente al doppio della somma di € 168.084,60 oltre € 72.214,44 (importi progettazione a base di gara indicati nella tabella A di pagina 27 del disciplinare)]
Risposta 8:
Si conferma, con la precisazione I.V.A. esclusa.

Quesito 9:
Si chiede di mettere a disposizione i documenti del P.R.I.C. richiamati dalla documentazione a base di gara (rif. Relazione Tecnica Censimento Stato Attuale, pag. 52 e Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento e Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento, pag. 56), in quanto necessari per formulare una classificazione illuminotecnica coerente con il progetto a base d gara.
Risposta 9:
Come richiesto in un chiarimento, si provvede alla  pubblicazione delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 2007, vigente alla data di deposito della proposta di Project Financing, in cui il P.R.I.C. è solo richiamato all'art. 11 comma 9. Si precisa che in data 2/5/2017 il suddetto documento è stato superato dal PGT attualmente vigente (pubblicato sul sito internet del Comune di Monza – Servizi - sezione Urbanistica e SIT – PGT) che non prevede riferimenti al P.R.I.C.
La pubblicazione viene effettuata sulla Piattaforma Sintel nell’ambito della procedura indicata in oggetto e sul sito del Comune di Monza nella sezione bandi di gara – servizi – oggetto presente gara -.

Quesito 10:
Si chiede di chiarire la modalità di effettuazione del sopralluogo, tenuto conto che è obbligatorio ai fini della partecipazione. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione di concorrente in Costituendo RTI, è sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da uno solo dei membri (mandataria/mandante) costituenti lo stesso; la dichiarazione di cui al modello "ProjectIlluminazione_Sopralluogo" sarà resa dalla sola impresa che ha effettuato il sopralluogo.
Risposta 10:
Come stabilito nella Sezione IV del Disciplinare di gara, non è richiesto  che il sopralluogo avvenga alla presenza del tecnico del Comune di Monza. Il concorrente dovrà effettuare il sopralluogo in modo autonomo e non è previsto il rilascio di una attestazione da parte della stazione appaltante. Sarà onere del concorrente attestare di aver effettuato il sopralluogo utilizzando il modello messo a disposizione dall’Amministrazione (“ProjectIlluminazione_Sopralluogo”).
In caso di R.T.I. il sopralluogo può essere effettuato dalla mandataria o dalla mandante e la relativa dichiarazione  sarà resa dall'operatore economico che ha svolto il suddetto adempimento.

Quesito 11:
Si chiede di comunicare la dimensione massima dei documenti costituenti le varie buste (amministrativa,tecnica,economica), ai fini del caricamento sulla piattaforma.
Risposta 11:
Si rimanda al punto 9.2 del documento pubblicato e  denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma”,  tenendo presente le indicazioni di cui al punto 9. pag. 15 del Disciplinare di gara.

Quesito 12: Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto (pagina 14, paragrafo “Ripristini”), relativamente ai soli impianti di illuminazione pubblica, si chiede conferma che si intendano compresi nei lavori da eseguire sia il ripristino provvisorio che il ripristino definitivo. Qualora la risposta fosse affermativa, si chiede di confermare che sia adeguato il ripristino definitivo degli asfalti per una larghezza pari a 1 metro.
Risposta 12: Si precisa che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21/6/2010 è stato approvato “il Regolamento per l’esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico su territorio comunale”.
Si pubblica  il suddetto Regolamento al quale occorre attenersi per gli interventi sul suolo pubblico del territorio comunale.

Quesito 13: Con riferimento al Disciplinare di gara, relativamente a quanto riportato a pag. 43, “IL CONCORRENTE DOVRA’ PRESENTARE UNA SINOSSI DI RACCORDO TRA LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PRODOTTA ED I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE”,
si chiede di confermare che indice e copertina del suddetto documento siano escluse dal calcolo delle 30 facciate.
Risposta 13: Si conferma.

Quesito 14: Con riferimento all’elaborato denominato “15069s-IE-CT01-R03”, e alla tabella denominata “TIPOLOGIA APPARECCHI DA PREVEDERE A PROGETTO E INTERVENTI PARTICOLARI” allegata al documento, riportante la tipologia di apparecchio previsto nel progetto a base gara, si chiede se per gli apparecchi per i quali è da prevedere a progetto la sostituzione con “Apparecchio a LED di tipo decorativo”, è possibile offrire in determinati casi particolari il retrofit a LED conservativo dell’apparecchio decorativo esistente.
Risposta 14: è a discrezione del concorrente elaborare la propria offerta.

Quesito 15: Con riferimento all’elaborato “Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento” posto a Base di Gara ed in particolare al capitolo “9 – Interventi minimi obbligatori” a pag. 66 in cui si riporta: “sostituzione di tutti gli apparecchi esistenti con le tipologie di apparecchi previste nel capitolo 10 salvo nei casi ove la tabella del capitolo 10 preveda espressamente la possibilità di mantenimento degli apparecchi esistenti.” e al capitolo “10 – Tabella Apparecchi Previsti a Progetto” a pag. 68 in cui si riporta: “A titolo indicativo e non esaustivo, in quanto è onere di ogni concorrente verificare la correttezza dei rilievi, gli apparecchi illuminanti da prevedere risultano essere i seguenti: […]” Si chiede di confermare che, nel caso di apparecchi di illuminazione che allo stato di fatto risultino già efficientati con sorgenti LED, che siano a norma in riferimento all’inquinamento luminoso ed adeguati stilisticamente al contesto urbano, è facoltà della Proponente non prevedere la sostituzione di tali apparecchi di illuminazione.
Risposta 15: SI – rimane comunque facoltà della proponente prevedere o meno la sostituzione dell’apparecchio.

Quesito 16: Con riferimento al documento al Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento al capitolo 7 “Modalità di redazione dei calcoli illuminotecnici” facente parte degli elaborati di gara si afferma: “I calcoli illuminotecnici compresi nel progetto definitivo dovranno essere redatti secondo la normativa vigente e dovranno rispettare le categorie di ingresso indicate nel PRIC adottato dall’Amministrazione Appaltante che si intende totalmente richiamato” e poi di nuovo nel capitolo 8.4 “Classificazione illuminotecnica delle strade comunali” si afferma: “Essenzialmente tale classificazione, derivata dal P.G.T. redatto dal comune, è riportata nella tabella sottostante e nelle planimetrie allegate al PRIC” si chiede che venga inserito nei documenti di gara il PRIC richiamato nella documentazione.
Qualora non venga fornito il PRIC si chiede conferma che la tabella della classificazione illuminotecnica riportata nel Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento al capitolo 8.4 potrà essere utilizzata per generare la classificazione illuminotecnica di ingresso dell’intero territorio del Comune di Monza.
Visto che la tabella in questione non comprende la totalità della viabilità comunale, si chiede conferma che tutte le altre strade non ricomprese nell’elenco siano da classificare ME3b, così come riportato in calce all’elenco delle vie.
Risposta 16: Si – rimane comunque sempre onere del proponente la verifica della classificazione illuminotecnica.

Quesito 17: In riferimento al documento 15069s -IE-PM01-R02 Piano di Manutenzione in cui si riportano le seguenti tempistiche di manutenzione:
· Capitolo Diffusori pag. 25 - la cadenza prevista per l’attività: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei: ogni mese.
· Capitolo Lampade a LED pag. 29 - la cadenza prevista per l’attività: pulizia degli elementi a corredo delle lampade eventualmente installati (diffusori, rifrattori, ecc.): ogni 2 mesi.
· Capitolo Riflettori pag. 100 - la cadenza prevista per l’attività: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei: ogni mese.
· Capitolo Quadri di bassa tensione pag. 16 - la cadenza prevista per l’attività: Verificare l’efficienza dell’impianto di messa a terra dei quadri: ogni 2 mesi.
e considerando che
una così elevata cadenza di pulizia e di verifica degli elementi richieda un costo di manodopera e servizio talmente elevati da non trovare riscontro in termini economici in linea con i costi previsti dal PEF posto a base di Gara,
si chiede:
- di confermare che le cadenze previste per le attività del Piano di Manutenzione di cui sopra siano un refuso;
- di rettificare tali tempistiche in linea con i costi previsti nel Piano Economico Finanziario del progetto di fattibilità posto a base di Gara.
Risposta 17: quanto riportato nel documento  15069s -IE-PM01-R02 Piano di Manutenzione fa parte della proposta del promotore; è a discrezione del concorrente elaborare la propria offerta.

Quesito 18: All’art. 7.1 del disciplinare di gara è riportato “Dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione ai sensi dell’art. 165 commi 4 e 5 con esclusione dell’ultimo periodo del comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016”.
Si chiede di confermare che, in caso di finanziamento al 100% con mezzi propri (dunque senza ricorrere a finanziamenti esterni), tale dichiarazione non debba essere prodotta.
Risposta 18: Vedasi chiarimento/risposta n. 2 pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul  sito internet del Comune di Monza.

Quesito 19: Al paragrafo “Requisiti Progettisti“, è richiesto di autocertificare il possesso dei requisiti mediante il modello “ ProjectIlluminazione_REQ_PROGETTISTI“ ,
All’ultimo capoverso del paragrafo citato è riportato « I requisiti sopraindicati devono essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. Le dichiarazioni potranno essere rese utilizzando i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante (ProjectIlluminazione_DICH_Prog e ProjectIlluminazione_REQ_PROGETTISTI)
Nel modello ProjectIlluminazione_DICH_Prog è riportato di attestare il possesso dei requisiti « utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante – “Illuminazione_Mod_PROGETTISTI” , non ritrovato tra i documenti pubblicati.
Si chiede di chiarire i modelli da utilizzare ai fini dell’autocertificazione dei requisiti posseduti.
Risposta 19: la modulistica da utilizzare per le autocertificazioni dei progettisti, come indicato nella sezione III lettera  C pag. 29 del Disciplinare di gara, risulta la seguente:
-“ProjectIlluminazione_DICH_Prog”
- “ProjectIlluminazione_ REQ_PROGETTISTI”

Quesito 20: Alla lettera B della Sezione VII – Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica, sono riportati i punteggi che saranno attribuiti alla valutazione della Bozza di convenzione.
Si chiede di confermare che la Bozza di convenzione costituisce documento facente parte della Busta B-Offerta tecnica;
Risposta 20: Si conferma

Quesito 21: Alla lettera B.2 viene attribuito un punteggio (max 2 punti) relativamente ai “Rischi assunti dal concessionario senza alcuna indicazione di elementi economici”
Al punto 5. - pag. 59, inerente il contenuto della Busta C – offerta economica, è indicato il documento “Matrice dei Rischi”
•Tenuto che il documento “Matrice dei Rischi” è parte integrante della Bozza di convenzione, visto che nella parte tecnica saranno oggetto di valutazione i Rischi assunti dal Concessionario, si chiede di chiarire in quale busta dovrà essere allegato tale documento.
Risposta 21: nella busta B - Offerta tecnica va inserita la descrizione dei rischi assunti dal concessionario offerente SENZA ALCUNA INDICAZIONE DI ELEMENTI ECONOMICI.
Nella Busta – C Offerta economica va inserita la Matrice dei rischi avente contenuti economici.

Quesito 22: A pagina 34 del disciplinare vi è la presenza, tra i documenti da presentare in fase di offerta, del Capitolato Speciale di Appalto IP, del Capitolato Speciale d’Appalto Smart City e del Capitolato Tecnico di Appalto IP. Tali documenti sono da produrre esclusivamente, ai sensi della legislazione vigente, nel caso che il progetto prodotto sia posto a base di gara. Visto che nel caso in oggetto è già stata bandita la gara si chiede conferma del fatto che la presenza di tali elaborati tra le richieste del disciplinare sia un refuso e che, quindi, tali elaborati non debbano essere prodotti nell’ambito della redazione dei documenti di progetto richiesti dal disciplinare”.
Risposta 22: La documentazione da inserire nella busta “B – offerta tecnica” è quella indicata alla Sezione VII punto 1 -distinto in 1A) e 1B) a seconda dei casi -  del Disciplinare di Gara, tenendo presente quanto stabilito per il promotore a pag. 44 del Disciplinare di gara e di seguito riportato: “Il promotore è tenuto a partecipare alla presente procedura. Per i criteri di valutazione per i quali non ritenga necessario apportare alcun miglioramento è sufficiente rinviare ai contenuti della proposta (indicando il nome dell’elaborato ed il numero di pagina).”

Quesito 23: Premesso che all’interno del Disciplinare di Gara è richiesto:
- “relazione atta ad illustrare gli elementi di valutazione…”, punto 2) pag. 35;
- “sinossi di raccordo tra la documentazione progettuale prodotta e i criteri di valutazione delle offerte tecniche”, pag. 43;
- “relazione generale relativa agli obiettivi di innovazione e di sostenibilità perseguiti attraverso gli interventi e le tecnologie proposte…”, pag. 43;
Si chiede conferma che le tre diciture si debbano esclusivamente intendere riferite ad un unico documento che debba rispettare le specifiche indicazioni di pag. 43, relative al numero di facciate, tipo e dimensione di carattere, ecc.
Risposta 23: E’rimessa alla discrezionalità del concorrente la decisione di sviluppare l’offerta tecnica (con riferimento alle relazioni e alla sinossi di raccordo) in un unico documento o in documenti separati, purchè sia rispettato il limite delle 30 facciate, del carattere (times new roman) non inferiore a 12 e, nel caso di unico documento, sia specificato il titolo di quanto si andrà a trattare.


Quesito 24: Si chiede infine conferma che dal conteggio delle facciate siano da escludere la copertina e l’indice.
Risposta 24: Si conferma. Vedasi risposta n. 13.

Quesito 25: Si chiede se la dimensione del carattere per tabelle e didascalie possa essere inferiore a 12.
Risposta 25: Per tabelle e didascalie, è ammesso un carattere inferiore a 12.


Quesito 26: Istituzione del SINFI - Posto che il DECRETO 11 maggio 2016 “Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. (16A04456)”, così come modificato dal D.M. Mise del 2/09/2019, prevede all'art. 5, per i gestori delle infrastrutture una serie di obblighi di trasmissione dati sulle reti di illuminazione pubblica che riguardano il “sottosuolo” e il “soprasuolo” delle reti in gestione presso i comuni, di cui all'art. 4 co 1 e 2 del D.lgs. 33/2016, si chiede conferma del fatto che: - Il precedente gestore della rete di illuminazione pubblica abbia ottemperato ai suddetti obblighi di conferimento dati al SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture; - Il Comune detenga e possa mettere a disposizione i dati sul sottosuolo relativi alle reti di illuminazione pubblica.
Risposta 26:Si conferma che il precedente gestore ha ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 4 comma 1 e 2 del D. Lgs. 33/2016 e si informa che il Comune non detiene i dati richiesti, pertanto si rinvia alla specifica normativa in materia di accesso ai dati in possesso del S.I.N.F.I.

Quesito 27: Si chiede di di poter aggiungere alla "busta tecnica" altre due cartelle da 100Mb, oppure aumentare lo spazio di ogni cartella disponibile sino ad almeno 150Mb ciascuna.
Risposta 27: Vedasi documento denominato  “PRECISAZIONE” pubblicato sulla Piattaforma Sintel e sul sito internet del Comune di Monza.

Quesito 28: Riferimento articolo “Informazioni aggiuntive” – pagg. 57-58 del disciplinare di gara,
in riferimento a quanto riportato all’articolo citato in merito alle polizze di assicurazione che il Concessionario dovrà predisporre, si chiede di confermare che i massimali sono quelli ivi riportati e non quelli invece riportati all’art. 12 della Bozza di convenzione.
Risposta 28: Si conferma.

Quesito 29:
Considerato che:
· Nel documento “Disciplinare di Gara”, pag. 6-7, è riportata una suddivisione per ciascun anno degli importi massimi che l’Amministrazione corrisponderà annualmente al Concessionario, e che tali importi risultano essere non costanti per ciascun anno;
· Nel documento “Relazione generale” – Codice elaborato IE-RG01-R02, pag. 9, paragrafo 5, è riportato che il canone globale per i servizi di illuminazione e Smart City descritti negli elaborati tecnici allegati risulta pari a € 2.462.000,00;
· Nel documento “Capitolato speciale di appalto IE–CS01-R03, pag. 40, paragrafo28”, è riportato che: l’importo presunto della concessione è stimato in Canone annuo di € 2.462.000,00 (duemilioniquattrocentosessantaduemila/00) oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi € 100.000,00 annui.
· Dal documento “Allegato 1 - descrittivo della formazione, dell’aggiornamento e dell'integrazione del canone annuo nei termini di cui all’art. 8.2”, pag.9, si deduce un canone annuo pari a 2.462.350 €.
Si richiede di chiarire in modo univoco:
29.1. quale sia l’importo del canone annuo a base di gara;
29.2. quale sia l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ricompresi nel canone annuo;
29.3 se il canone sia erogato secondo un valore base costante. In caso contrario si chiede di definire il piano di erogazione del corrispettivo.
Risposta 29:
29.1 - 29. 2: Il canone annuo è quello indicato nel punto II.2.6) del Bando – RICAVI (pag. 5) e nell'art. 3 (pagg. 6-7) del Disciplinare di gara, come risultante dal Piano Economico Finanziario pubblicato tra gli atti di gara.
29.3: fermo restando il ribasso percentuale da presentare in sede di offerta economica, la scelta della modalità di erogazione del canone annuo è rimessa alla discrezionalità del concorrente. Il canone può essere a valore annuo variabile oppure a valore annuo fisso.


Quesito 30: Considerato che:
· Nel documento “Disciplinare di Gara”, pag. 8, è riportato il Quadro Economico nel quale si evidenzia che le spese tecniche e le somme a disposizione dell’Amministrazione sono parte dell’investimento stimato in euro 10.745.000,00 IVA esclusa;
· Nel modello “ProjectIlluminazione_ModelloOfferta”, è richiesto al punto A.1.5 l’importo complessivo dell’investimento offerto;
Si chiede di confermare che l’importo complessivo da indicare al punto A.1.5 del modello ”ProjectIlluminazione_ModelloOfferta” dovrà ricomprendere l’importo delle Spese tecniche e delle Somme a disposizione dell’Amministrazione.
Risposta 30: Si conferma.

Quesito 31: Considerato che:
· In riferimento al D.Lgs 50/2016, articolo 183, comma 9 è riportato che: “Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilita’ posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita’ posto a base di gara.”
· Nel documento “Disciplinare di Gara”, pag. 57, è riportato che “Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il Diritto di prelazione, ha diritto ad ottenere il pagamento, con onere a carico dell’aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della Proposta presentata, nella misura pari ad € 240.299,04 (I.V.A. esclusa)”;
Si richiede di confermare che:
· L’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta (da indicare in sede di gara) dovrà essere considerato parte dell’investimento al pari delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità.
Risposta 31: Si conferma, evidenziando che l’importo massimo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta (progettazione preliminare e definitiva) è pari a € 268.625,00.

Quesito 32: In riferimento al documento ”ProjectIlluminazione_ModelloOfferta” punto A.1.3, dove è richiesta l’indicazione della riduzione della durata temporale della concessione rispetto al periodo contrattuale definito nella proposta a base di gara pari a venti anni (fermo restante l’ammortamento complessivo degli investimenti), si chiede di confermare che il Concorrente debba indicare la riduzione, in numero di anni, rispetto agli anni previsti (20 anni) di durata della proposta a base di gara.
Risposta 32: Il concorrente deve indicare la riduzione in numero di ANNI rispetto alla durata della concessione a base di gara (20 anni).

Quesito 33: Considerato che:
· Nel documento “Allegato 1 - descrittivo della formazione, dell’aggiornamento e dell'integrazione del canone annuo nei termini di cui all’art. 8.2”, art. A2 REVISIONE PREZZI, è riportato che: “La revisione del corrispettivo base del canone Illuminazione Pubblica avverrà assumendo, convenzionalmente e ai soli fini della applicazione dei meccanismi revisionali, che il corrispettivo base remunera le attività di fornitura di energia elettrica, esercizio e manutenzione degli impianti, con una proporzionalità tra i due servizi che viene convenzionalmente stabilita pari al 50%, per la quota relativa all’energia elettrica, al 50% per la quota di governo, esercizio e manutenzione”;
· Nel documento “Capitolato speciale di appalto IE–CS01-R03, pag. 41, paragrafo28”, è riportato che: “Il Canone annuo globale corrisposto al Concessionario sarà quello risultante dall’offerta presentata dallo stesso in fase di gara e risulterà composto dalle seguenti quote:
A) Quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica, a seguito degli interventi proposti nel progetto definitivo presentato in sede di gara;
B) Quota totale a compenso degli oneri di gestione e di esercizio e di manutenzione e degli impianti di illuminazione pubblica, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
C) Quota annua per l’ammortamento degli investimenti proposti dal Concessionario (F.T.T.) per gli interventi di messa in sicurezza ed efficentamento energetico degli impianti.”;
Si chiede di confermare che:
33.1. la revisione prezzi che deve essere considerata è quella descritta nell’“Allegato 1 - descrittivo della formazione, dell’aggiornamento e dell'integrazione del canone annuo nei termini di cui all’art. 8.2”, art. A2 REVISIONE PREZZI;
33.2 la suddivisione del canone in 3 quote, come descritte nel documento “Capitolato speciale di appalto IE– CS01-R03, pag. 41, paragrafo28”, sia un refuso.
Risposta 33.1: si conferma.
Risposta 33.2: Il canone corrisposto al concessionario (risultante dall’offerta presentata in sede di gara) risulta composto dalle quote citate.


Quesito 34 Considerato che:
· Nel documento “Allegato 1 - descrittivo della formazione, dell’aggiornamento e dell'integrazione del canone annuo nei termini di cui all’art. 8.2”, art. A2 REVISIONE PREZZI, per il calcolo dell’indice I1t – AGGIORNAMENTO ENERGIA ELETTRICA, al punto c) è riportato che:
“T0 = PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO
PUN base per l’anno 2018 maggiorato delle perdite di rete standard di Bassa Tensione così come
definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. ponderato mese/fascia sul profilo sui profili determinati da AEEGSI quindi pari a 46,7 €/MWh;
ONERI, DISPACCIAMENTO E TRASPORTO CALCOLATI come media ponderata dei valori degli 12(dodici) mesi calcolati dal marzo 2014 al dicembre 2014 espressa in €/MWh
d) F0 = accisa corrisposta dal fornitore per l’energia erogata nei dodici mesi calcolata come risultante del totale in € dell’accisa versata negli ultimi 12 (dodici) mesi dal gennaio 2015 al dicembre 2015 diviso i MWh forniti e quindi espresso in €/MWh”;
Si chiede di:
34.1 Confermare che la presenza di addendi riferiti a periodi diversi (PUN anno 2018, Oneri/Dispacciamento/Trasporto anno 2014 e Accise Anno 2015) sia un refuso;
34.2 Eventualmente rettificare e uniformare i riferimenti temporali.
Risposta 34.1. 34.2: poiché la proposta risulta presentata in data 2016, gli addendi riferiti a periodi diversi andranno letti in chiave aggiornata (PUN anno 2020). Gli Oneri/Dispacciamento/Trasporto
Andranno riferiti all’anno precedente il PUN considerato.

Quesito 34.3: Considerato che:
· Nel documento “Disciplinare di Gara”, pag. 48, art. A.1.5 e A.1.5bis, in riferimento all’Offerta Economica, è richiesta l’indicazione del valore I0 e della percentuale R0 ai fini del calcolo del coefficiente K in rapporto a valori IAB e RAB posti a base di Gara.
Si chiede di:
· indicare il valore esatto di IAB posto a base di Gara in quanto, a tal proposito, pur essendo oggetto di miglioria non si trova nessun riferimento univoco all’interno dei Documenti di Gara;
Risposta 34.3: IAB è l'importo complessivo dell'investimento a base di gara.

Quesito 34.4: Si chiede di:
· indicare il valore esatto della percentuale RAB posto a base di Gara in quanto, a tal proposito, pur essendo oggetto di miglioria non si trova nessun riferimento esatto e univoco all’interno dei Documenti di Gara.
Risposta 34.4:  RAB è la sommatoria del costo delle componenti relative all’illuminazione pubblica, cosi come determinato nell’elenco prezzi a base di gara (VDS DOCUMENTO PUBBLICATO  15069s IE EP01 - R02) e ribassato del 30%, e del costo delle componenti per i servizi di connettività cosi come individuato ai punti 1. 2. 3. della tabella (VDS RELAZIONE ILLUSTRATIVA RETE E SERVIZI  - PUNTO 5.1 PAG. 47 – PIANO INVESTIMENTI PER SERVIZI DEDICATI AL COMUNE DI MONZA) relativa al piano di investimenti per servizi dedicati al Comune di Monza, contenuta nella Relazione illustrativa rete e servizi.
Il valore del parametro RAB è pari a € 9.482.384,11 (€ 6.723.384,11 per la parte illuminazione pubblica e € 2.759.000,00 servizi smart city, corrispondente alla somma delle 3 componenti indicate nella tabella relativa al “piano di investimenti per servizi dedicati al comune di Monza”:
1 componenti passivi rete e posa Fibra Ottica € 780.125
2 Componenti attivi rete dorsali Fibra Ottica € 897.000
3 Allacciamento e apparati cliente Fibra Ottica € 1.081.875).

Quesito 35:Considerato che:
· Nel documento “Disciplinare di Gara”, pag. 48, art. A.1.6, in riferimento all’Offerta Economica, è richiesta l’indicazione della Ponderazione del coefficiente di recupero efficienza:
viene valutato il peso del coefficiente di recupero efficienza da utilizzare nella formazione del canone annuo per la componente relativa al servizio di illuminazione pubblica; il concorrente dovrà indicare la percentuale offerta;
Si chiede di chiarire in modo univoco (eventualmente anche attraverso formule) come questo coefficiente oggetto di offerta venga utilizzato nella formazione del canone annuo per la componente relativa al servizio illuminazione pubblica, in quanto non si trova a tal proposito nessun riscontro/riferimento tra i documenti forniti a base di Gara.
Risposta 35: Per  coefficiente di recupero efficienza si intende il risparmio energetico garantito  dal concorrente in riferimento all’offerta presentata. Rispetto al canone, si rinvia all’art.  A1 – Formazione canone annuo dell’Allegato 1 descrittivo della formazione, dell’aggiornamento e dell’integrazione del canone annuo nei termini di cui all’art. 8.2.

Quesito 36: In riferimento all’art. 9 “Modalità di presentazione delle offerte e sottoscrizione dei documenti di gara” e precisamente alla busta telematica contenente la “B-offerta tecnica”, si chiede di confermare che la consistenza massima della proposta ai fini del caricamento sarà di max 100 MB per ognuno dei 4 campi già creati.
Risposta 36: Si conferma. Vedasi documento PRECISAZIONE pubblico presso la Piattaforma Sintel ed il sito del Comune di Monza – sezione bandi di gara – servizi – oggetto della presente gara.

Quesito 37:Con riferimento al documento “Progetto di Connettività e servizi Smartcity” ed in particolare al § 5.1 in cui si specificano gli importi derivanti dai lavori previsti per la Smartcity pari a € 2.960.792 di cui € 72.214,44 Spese di predisposizione offerta per i servizi smart-city, da cui si deduce che i lavori ammontano a € 2.888.577,56
Si segnala che:
Tale importo risulta in contrasto con l’importo indicato all’interno del documento “Disciplinare di Gara” pag. 8 nel campo Lavori Smart City pari a € 2.759.000 (delta pari a € 129.577.56).
37.1 Si chiede quindi di specificare quale sia l’importo corretto dei lavori previsto a base di gara per i servizi Smartcity.
Risposta 37.1: L'importo da considerare è quello indicato all’interno del documento “Disciplinare di Gara” pag. 8 nel campo Lavori Smart City pari a € 2.759.000,00.
37.2 Si segnala inoltre che:
2. L’importo lavori così come individuato al §5.1 del documento “Progetto di Connettività e servizi Smartcity” non comprende i costi relativi agli interventi previsti in progetto per la videosorveglianza (completa sostituzione delle telecamere esistenti) e gli impianti Wi-Fi (installazione di nr. 24 Access-Point) così come descritti all’interno del medesimo documento al §2.5, §2.6, §2.7.
Si chiede quindi di confermare che tali lavori previsti per videosorveglianza e Wi-Fi siano da intendersi come possibili migliorie, in quanto il costo non è compreso né all’interno del Quadro Economico né all’interno del Piano Economico Finanziario.
Risposta 37.2: Nell’ambito della Relazione “Progetto di connettività e servizi Smart city Comune di Monza”, agli articoli 2.4 e 2.5, è prevista la sostituzione delle telecamere del software e del sistema di videosorveglianza e agli articoli 2.6 e 2.7 è prevista l’attivazione di un servizio WIFI.

Quesito 38: Con Riferimento al “Capitolato Speciale d’Appalto”:
CAPITOLO 19. La manutenzione ordinaria accidentale pag. 30
“Il Concessionario, in relazione al livello di urgenza, è tenuto ad effettuare sopralluoghi entro:
• 2 ore per situazioni di imminente pericolo che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone e che richiedono l’attivazione del Pronto Intervento;
• 24 ore per situazioni che comportano gravi interruzioni del servizio;
• 48 ore per situazioni non ascrivibili a urgenza o emergenza.”
CAPITOLO 24. Centrale operativa del servizio di pronto intervento pag. 36
“Nel caso di richiesta di intervento, l’operatore del Contact Center definisce il livello di urgenza e, in relazione allo stesso, il Concessionario è tenuto ad intervenire entro i tempi minimi di sopralluogo di seguito indicati (il tempo di sopralluogo è definito come l’intervallo di tempo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e la presenza sul posto della squadra di intervento del Concessionario):”

Livello di urgenza  Descrizione  Tempo di sopralluogo
Codice Rosso - Emergenza Situazioni che possono mettere a
rischio l’incolumità delle persone;
si attribuisce alle richieste di
intervento per le situazioni di
imminente pericolo che richiedono
l’attivazione del Pronto Intervento.
Entro 3 ore dalla ricezione della
segnalazione
 Codice Giallo - Urgenza Situazioni che comportano gravi
interruzioni del servizio (tre o più
lampade contigue non funzionanti)
ma non comportano rischio di
incolumità per le persone
Entro 48 ore dalla ricezione della
segnalazione
 
Codice Verde
Situazioni non ascrivibili a urgenza
od emergenza.
 
Entro 5 giorni dalla ricezione della
segnalazione


In rifermento a quanto sopra, nel Capitolato Speciale d’Appalto vengono indicate delle tempistiche di sopralluogo differenti nonostante la descrizione delle attività sia la medesima.
Conseguentemente si chiede di specificare quali siano i tempi previsti a base di Gara per effettuare i sopralluoghi relativi a:
· situazioni di imminente pericolo che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone: 24 ore o entro 3 ore.
· situazioni che comportano gravi interruzioni del servizio: 24 ore o entro 48 ore.
· situazioni non ascrivibili a urgenza o emergenza: 48 ore o entro 5 giorni.
Risposta 38: I tempi previsti sono quelli stabiliti dall’art. 19 del Capitolato Speciale. 

39. Premesso che:
a) A pag. 58 del disciplinare si indica in € 240.299,04 l’importo da corrispondere al promotore qualora il medesimo non risultasse aggiudicatario e non esercitasse il diritto di prelazione
b) A pag. 8 del disciplinare si indica in € 240.299,04 il valore delle spese tecniche del progetto preliminare (corrispondente al valore indicato al precedente punto “a”)
c) Il disciplinare prevede l’indicazione da parte dei concorrenti delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta (progettazione preliminare e definitiva), importo che non può superare il 2,5% dell’investimento (€ 10.745.000 x 2,5% = € 268.625)
d) Viene richiesta ai concorrenti la presentazione di una cauzione di € 134.312,50 pari all’1,25% del valore dell’investimento relativa alle spese di predisposizione della proposta, con precisazione che “la determinazione è frutto del riproporzionamento del valore di cui al comma 9 dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016”
Siamo a chiedere conferma che: 

Quesito 39
1. l’importo massimo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta (progettazione preliminare e definitiva) sia pari a € 268.625,00 (punto “c” delle premesse)
Risposta 39: Si conferma. 

Quesito 40:
Siamo a chiedere conferma che:
2. nel Piano Economico Finanziario, da inserire nella Busta Economica, dovranno essere considerati i seguenti oneri:
2a spese sostenute per la predisposizione dell’offerta di gara (progetto definitivo)
2b spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità pari a € 240.299,04 (punti “a” e “b” delle premesse)
2c la somma dei due importi da indicare nel PEF (2a e 2b) non dovrà superare l’importo di € 268.625 o l’importo che vorrete indicarci.
Risposta 40: Il P.E.F. offerto deve essere strutturato con le stesse voci di quello posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario, ed accompagnato da una relazione esplicativa contenente ogni informazione utile alla corretta interpretazione dei dati (vedasi punto 2 “BUSTA -C offerta economica” pag. 48). 

Quesito 41:
Siamo altresì a chiedere come possa la garanzia richiesta ai concorrenti (pari a € 134.312,50) garantire l’eventuale pagamento a favore del promotore considerato che la medesima è inferiore al valore di € 240.299,04 riferito alla sola progettazione preliminare.
Risposta 41: Si ribadisce quanto previsto al punto 7 pag. 13 del disciplinare di gara: “I Concorrenti, inoltre, ivi incluso il Promotore, devono prestare, a pena di esclusione, una cauzione di € 134.312,50 pari all’1,25% del valore dell’investimento, la determinazione è frutto del riproporzionamento del valore di cui al comma 9 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016”.

Quesito 42: In riferimento al criterio A.1.5 si chiede di confermare che il valore del parametro RAB sia pari a € 9.482.381,11 (€ 6.723.381,11 per la parte illuminazione pubblica e € 2.759.000,00 servizi smart city, corrispondente alla somma delle 3 componenti indicate nella tabella relativa al “piano di investimenti per servizi dedicati al comune di Monza”:
1 componenti passivi rete e posa Fibra Ottica € 780.125
2 Componenti attivi rete dorsali Fibra Ottica € 897.000
3 Allacciamento e apparati cliente Fibra Ottica € 1.081.875).
Risposta 42: Il valore del parametro RAB è pari a € 9.482.384,11 (€ 6.723.384,11 per la parte illuminazione pubblica e € 2.759.000,00 servizi smart city, corrispondente alla somma delle 3 componenti indicate nella tabella relativa al “piano di investimenti per servizi dedicati al comune di Monza”:
1 componenti passivi rete e posa Fibra Ottica € 780.125
2 Componenti attivi rete dorsali Fibra Ottica € 897.000
3 Allacciamento e apparati cliente Fibra Ottica € 1.081.875).

Quesito 43: A pag. 9 dell'articolo 2 del Capitolato Speciale d'appalto è riportato
"La concessione ha per oggetto il SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE e comprende:
- L’esercizio degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio di illuminazione, ovvero anche gli impianti futuri di illuminazione pubblica e/o semaforici installati a cura dell’Amministrazione Comunale e dati in gestione al Concessionario;
A pag. 11 dell'articolo 2 è riportato 
"È facoltà del Concedente, estendere con apposito ordine aggiuntivo e relativo piano tecnico economico-finanziario al Concessionario, il servizio oggetto della concessione anche agli impianti semaforici presenti sul territorio comunale.
Tenuto conto di quanto sopra, si chiede di chiarire se il riferimento agli impianti semaforici è un refuso.
Diversamente, si chiede di specificare:
1. eventuali importi relativi alla specifica prestazione, anche ai fini della qualificazione del concorrente;
2. modalità di affidamento;
3. se occorre tenere conto di tale prestazione nella redazione del capitolato speciale d'appalto nonché nella bozza di convenzione che verranno allegati nella busta dell'offerta tecnica.
Risposta 43: Non si tratta di refuso. Gli impianti semaforici non fanno parte della presente Concessione, ma è facoltà del concedente estendere il servizio con apposito ordine aggiuntivo e relativo piano tecnico economico-finanziario al Concessionario, anche agli impianti semaforici presenti sul territorio comunale. 

Quesito 44: In riferimento al criterio A.1.6 si chiede di confermare che per coefficiente di recupero efficienza si intenda il risparmio energetico garantito dal concorrente in riferimento all’offerta presentata.
Risposta 44: Si conferma.

Quesito 45: Si chiede conferma che si debba rispettare l’architettura ad anello della fibra ottica come previsto dal PROGETTO DI CONNETTIVITA’ E SERVIZI DI SMART CITY e che gli anelli previsti nel progetto posto a base di gara debbano tassativamente essere realizzati in fibra ottica senza l’utilizzo (anche parziale) di tecnologie wireless. 
Risposta 45: Si conferma.

Quesito 46: Considerato che a pag. 29 del documento “Relazione illustrativa rete e servizi Monza aggiornamento 20170226” si dice ” Il progetto prende come riferimento principale la presenza delle tubazioni della rete di illuminazione pubblica e conseguentemente il suo utilizzo per la posa della fibra e in seconda battuta la presenza della rete del Teleriscaldamento con le conseguenti tubazioni in accompagnamento sulla tubazione principale”. Visto che analizzando le infrastrutture presenti è emerso che è possibile sfruttare solo una parte ridotta delle tubazioni esistenti. Si chiede conferma se, ove non presenti o non disponibili infrastrutture esistenti, il concessionario debba includere negli investimenti la messa a disposizione delle infrastrutture necessarie al passaggio della FO.
Risposta 46: Si conferma.

Quesito 47: Con riferimento al par. A3.1 del disciplinare di Gara, si richiede un chiarimento sulla banda “Internet WAN” (A3.1.1) e “Banda Internet MAN” (A3.1.2):
- (A3.1.1) è corretto assumere che essa sia la banda internet erogata alla singola sede?
- (A3.1.2) è corretto assumere che essa sia la banda internet erogata e cumulata per tutte le sedi?
Risposta 47: Per WAN si intende l’ampiezza di Banda offerta per il collegamento verso internet per la navigazione. La WAN da progetto è utilizzata per l’attivazione del servizio di WIFI. Per MAN si intende l’ampiezza di Banda del collegamento tra le varie sedi.

Quesito 48:  Alla luce di quanto esposto nel chiarimento n°44, nonché all’articolazione e al grado di completezza di un progetto definitivo richiesto ai concorrenti, si chiede conferma che nella Busta B – Offerta Tecnica, possano essere inseriti i calcoli illuminotecnici, i risultati relativi a indici energetici (IPEA-IPEI), le potenze, i parametri relativi alla riduzione del flusso luminoso e le ore di funzionamento, le stime tecniche dei consumi ecc, considerato che tali dati tecnici, fondamentali ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi in particolare ai criteri A.2.6.2 (sottocriteri 1, 2 e 3), non necessariamente anticipano il valore del coefficiente di recupero efficienza (criterio A.1.6 - % di risparmio energetico garantito) da dichiarare da parte del concorrente esclusivamente nella busta economica C.
Risposta 48: Si conferma. Fermo restando il divieto di indicare, nell'offerta tecnica, elementi economici che si configurino quale violazione del principio della segretezza dell’offerta economica.

49. La società scrivente, con riferimento al Comunicato prot. 50923 del 16/03/2020 che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Anac con Nota del 28/02/2020, ha accompagnato la pubblicazione dei seguenti documenti:
a) Matrice dei Rischi
b) Relazione sulla stesura della “Matrice dei Rischi”
atti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 398/2020, osserva quanto segue.
1. La Matrice dei Rischi, così come inoltre evidenziato nelle premesse del documento di cui alla lettera b) che precede, è documento fondamentale e complementare alla Bozza di Convenzione nelle procedure di Partenariato Pubblico Privato, nonché uno strumento di monitoraggio delle circostanze esterne che le Amministrazioni Pubbliche che non potrebbero prevedere al momento dell’aggiudicazione, in considerazione anche dei tempi di durata delle concessioni;
Documento non risultante tra quelli pubblicati a corredo della Proposta a base di gara, integrato dalla S.A. solo in data 16 marzo 2020.
Nello stesso documento si specifica “Rimane inteso che lo schema convenzione su cui viene redatta la matrice potrà subire variazione anche su diretta richiesta dell’Amministrazione”.
La Stazione Appaltante, in sede di offerta, chiede ai concorrenti di modificare/integrare lo schema di convenzione che ha approvato e messo a base di gara.
2. Alla lettera B) della Sezione VII, Contenuto della Busta B – Offerta tecnica del disciplinare di gara, sono elencati i 10 punti che saranno attribuiti alla valutazione della Bozza di Convenzione, suddivisi come segue:
B.1 Qualità e completezza dello schema di convenzione integrativo o alternativo a quello oggetto di gara,
…….. omissis …….. (max 1 punto)
B.2 Rischi assunti dal Concessionario senza alcuna indicazione di elementi economici (max 2 punti)
B.3 Efficienza del sistema di vigilanza ed individuazione delle responsabilità relative alla sicurezza (max 2 punti)
B.4 Qualità dei servizi con riferimento alle modalità ed alla gestione del rapporto con la clientela ……. Omissis …….. (max 3 punti)
B.5 Importo delle penali garantite per gli SLA (max 2 punti)
Ora, in calce all’art. 1 di pag. 4 della Relazione sulla stesura della “Matrice dei Rischi”, pubblicata successivamente, si riporta che è richiesto al concorrente, con riferimento alla procedura in esame, nella fase di compilazione dell’offerta, di personalizzare la “matrice dei rischi” e richiamare gli articoli del contratto di partenariato che ne identifichino l’allocazione.
Nel disciplinare di gara è richiesto al concorrente di modificare/integrare lo schema di convenzione che ha approvato e messo a base di gara. E’ richiesto al concorrente di identificare i rischi.
3. A pag. 49 della Sezione VIII, Contenuto della Busta C – Offerta economica del disciplinare di gara, sono elencati i documenti che dovranno far parte dell’offerta economica, tra i quali al punto 5) è indicata la “Matrice dei Rischi”
Tale documento, come chiarito con risposta ai quesiti n. 21, inserito anche nella busta economica riporterà contenuti economici
Tenuto conto di quanto sopra esposto, al fine di rimuovere ogni incertezza in merito alle corrette modalità di presentazione dell’offerta:

Quesito 49: si chiede di confermare che, il documento “Matrice dei Rischi” pubblicato dovrà essere “personalizzato” con il semplice richiamo agli articoli della bozza di convenzione predisposta dal concorrente, che ne identifichino l’allocazione
Risposta 49: Si conferma.

Quesito 50: si chiede di  confermare quanto riportato nella risposta al quesito n. 21, intendendo quindi che la “Matrice Rischi” dovrà essere allegata sia nella Busta dell’offerta tecnica, a corredo della Bozza di convenzione, sia nella busta dell’offerta economica con l’aggiunta di valori economici.
Risposta 50: Si conferma. Fermo restando il divieto di indicare, nell'offerta tecnica, elementi economici che si configurino quale violazione del principio della segretezza dell’offerta economica.

Quesito 51: Si richiede inoltre, a codesta spettabile Amministrazione di valutare l’opportunità di rettificare i documenti di gara pubblicati con bando del 2.12.2019, in modo da conformarli alla nuova documentazione trasmessa.
Risposta 51: Non sussistono i presupposti per una rettifica dei documenti della procedura, atteso  che la matrice dei rischi è stata redatta sulla base dei contenuti della documentazione  pubblicata in sede di gara.

Quesito 52:
1. Riferimento “Quesito 29”:
“Considerato che:
· Nel documento “Disciplinare di Gara”, pag. 6-7, è riportata una suddivisione per ciascun anno degli importi massimi che l’Amministrazione corrisponderà annualmente al Concessionario, e che tali importi risultano essere non costanti per ciascun anno;
· Nel documento “Relazione generale” – Codice elaborato IE-RG01-R02, pag. 9, paragrafo 5, è riportato che il canone globale per i servizi di illuminazione e Smart City descritti negli elaborati tecnici allegati risulta pari a € 2.462.000,00;
· Nel documento “Capitolato speciale di appalto IE–CS01-R03, pag. 40, paragrafo28”, è riportato che: l’importo presunto della concessione è stimato in Canone annuo di € 2.462.000,00 oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi € 100.000,00 annui.
· Dal documento “Allegato 1 - descrittivo della formazione, dell’aggiornamento e dell'integrazione del canone annuo nei termini di cui all’art. 8.2”, pag.9, si deduce un canone annuo pari a 2.462.350 €.
Si richiede di chiarire in modo univoco:
29.1. quale sia l’importo del canone annuo a base di gara;
29.2. quale sia l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ricompresi nel canone annuo;
29.3 se il canone sia erogato secondo un valore base costante. In caso contrario si chiede di definire il piano di erogazione del corrispettivo.
Risposta: 29.1 - 29. 2: Il canone annuo è quello indicato nel punto II.2.6) del Bando – RICAVI (pag. 5) e nell'art. 3 (pagg. 6-7) del Disciplinare di gara, come risultante dal Piano Economico Finanziario pubblicato tra gli atti di gara”.
Nel riferimento richiamato in risposta l’importo presente è riferito all’intera durata dell’appalto (non annuo) e ne deriva un importo annuo medio pari a 2.261.000€, inferiore di 201.000€ rispetto agli importi altrove indicati. Nel Disciplinare è riportato un importo annuo variabile per ciascun anno ed esclusivamente il canone dell’ultimo anno (il più alto in assoluto, pari a 2.462.000 € ) coincide con quello a cui si fa riferimento negli altri documenti.
Rispetto alla semplice richiesta di fornire al di là di ogni possibile interpretazione l’importo annuo soggetto a ribasso, i quesiti 29.1 e 29.2 restano totalmente inevasi e permane così un elemento di oggettiva indeterminatezza della lex specialis.
Risposta 52: Come prescritto dalla lex specialis di gara il canone è stato stabilito in un importo annuo variabile per ciascun anno. Ciò detto, l'offerta economica del concorrente su tale voce dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato nella Sezione VIII punto 1 lettera A.1.1.1. è richiesto “Ribasso percentuale sull'importo globale del canone; viene valutato il ribasso percentuale offerto sull'importo globale del canone per la gestione dei servizi di illuminazione e Smart City”.
Il Ribasso percentuale offerto sarà dunque applicato per ogni annualità, indipendentemente dalla variabilità dello stesso.

Quesito 53:
Riferimento “Quesito 34.4”:
“Si chiede di:
· indicare il valore esatto della percentuale RAB posto a base di Gara in quanto, a tal proposito, pur essendo oggetto di miglioria non si trova nessun riferimento esatto e univoco all’interno dei Documenti di Gara.
Risposta: RAB è la sommatoria del costo delle componenti relative all’illuminazione pubblica, cosi come determinato nell’elenco prezzi a base di gara (VDS DOCUMENTO PUBBLICATO 15069s IE EP01 - R02) e ribassato del 30%, e del costo delle componenti per i servizi di connettività cosi come individuato ai punti 1. 2. 3. della tabella
(VDS RELAZIONE ILLUSTRATIVA RETE E SERVIZI - PUNTO 5.1 PAG. 47 – PIANO INVESTIMENTI PER SERVIZI DEDICATI AL COMUNE DI MONZA) relativa al piano di investimenti per servizi dedicati al Comune di Monza, contenuta nella Relazione illustrativa rete e servizi.
Il valore dl parametro RAB è pari a € 9.482.384,11 (€ 6.723.384,11 per la parte illuminazione pubblica e € 2.759.000,00 servizi smart city, corrispondente alla somma delle 3 componenti indicate nella tabella relativa al “piano di investimenti per servizi dedicati al comune di Monza”:
1 componenti passivi rete e posa Fibra Ottica € 780.125
2 Componenti attivi rete dorsali Fibra Ottica € 897.000
3 Allacciamento e apparati cliente Fibra Ottica € 1.081.875).”
A valle della risposta fornita si genera una palese anomalia nelle formule del Disciplinare utili a determinare il punteggio dei concorrenti (Art A1.5 – A1.5 bis della Sez. VIII); a causa di tale anomalia il criterio che dovrebbe assegnare complessivamente 3 punti darà, per come è impostata la relativa formula, un valore tendente a 0 (nell’ordine di 6 – 8 cifre dopo la virgola) per tutti i concorrenti.
Nella fattispecie un moltiplicatore della formula conterrà una divisione tra una percentuale di ribasso (compresa quindi tra 0 e 1) e l’importo RAB indicato nella risposta al quesito pari a € 9.482.384,11.
Per offrire una dimostrazione di quanto sopra si calcolano i due possibili valori estremi risultanti dalla formula: per il primo moltiplicatore si ipotizza il rapporto tra una offerta minima pari al valore a base di gara ed un valore massimo, del tutto ipotetico, pari, si ponga, al doppio del valore di base gara. Si ritiene verosimile che qualunque offerta possa rientrare in questo ipotetico intervallo.

 

 Moltiplicatore 1  IO  IAB  Risultato
 Min (BASE DI GARA)  10.745.000,00 €  10.745.000,00 €  1,00000000000
 Max (IPOTESI AL DOPPIO)  21.490.000,00 €  10.750.000,00 €  2,00000000000

 

Moltiplicatore 2 RO RAB Risultato
Min 0,01 9.482.384,11 € 0,00000000105
Max 0,99 9.482.384,11 € 0,00000010440

 

 

Valore limite della formula Moltipl 1 / Moltipl 2      MIN/MIN  0,0000000010546  Valore minimo
 MIN/MAX  0,0000001044041  
 MAX/MAX  0,0000002088082  Valore massimo pari a 198 volte il valore minimo
 MAX/MIN  0,0000000021092  

Le formule, palesemente anomale nel loro comportamento, mostrano che il valore assegnato ai concorrenti potrebbe variare in ordine di grandezza di centinaia di volte.
Si segnala inoltre che l’unica differenza tra i due moltiplicatori è, di fatto, l’inclusione dell’importo delle spese tecniche nell’importo alla base del calcolo, il che rende del tutto incomprensibile la ratio del criterio premiante sotto il profilo contenutistico, oltre che matematico.
Si chiede pertanto conferma della suddetta interpretazione delle formule ed eventuale rettifica delle stesse, onde consentire ai concorrenti univoca interpretazione e soprattutto comprensione di come il punteggio sarà effettivamente assegnato, anche attraverso un esempio.
Risposta 53: Si riporta di seguito una precisazione, con relativo esempio,  della formula di cui alla lettera A.1.5-bis (pag. 47 del Disciplinare di gara):
AD ESEMPIO UN CONCORRENTE OFFRE 9.000.000,00 DI INVESTIMENTO  ED UNA PERCETUALE PARI Al 5%
LA FORMULA deve essere sviluppata nel seguente modo:
9.000.000,00 : 10.745.000,00 =0,838
5% di 9.482.384,11= 474.119,206;  A SEGUIRE: 9.482.384,14 – 474.119,206 = 9.008.264,934 : 9.482.384.11 = 0,950
0,838 X 0,950= 0,796 
Nel disciplinare di gara è specificato che Ro è la percentuale di ribasso offerto dall’impresa concorrente rispetto al parametro Rab.

Quesito 54:
Riferimento “Quesito 35”:
“Considerato che:
· Nel documento “Disciplinare di Gara”, pag. 48, art. A.1.6, in riferimento all’Offerta Economica, è richiesta l’indicazione della Ponderazione del coefficiente di recupero efficienza: viene valutato il peso del coefficiente di recupero efficienza da utilizzare nella formazione del canone annuo per la componente relativa al servizio di illuminazione pubblica; il concorrente dovrà indicare la percentuale offerta;
Si chiede di chiarire in modo univoco (eventualmente anche attraverso formule) come questo coefficiente oggetto di offerta venga utilizzato nella formazione del canone annuo per la componente relativa al servizio illuminazione pubblica, in quanto non si trova a tal proposito nessun riscontro/riferimento tra i documenti forniti a base di Gara”.
Risposta:
Per coefficiente di recupero efficienza si intende il risparmio energetico garantito dal concorrente in riferimento all’offerta presentata. Rispetto al canone, si rinvia all’art. A1 – Formazione canone annuo dell’Allegato 1 descrittivo della formazione, dell’aggiornamento e dell’integrazione del canone annuo nei termini di cui all’art. 8.2.
In realtà nell’allegato 1 non vi è alcuna formula applicabile in riferimento a questo coefficiente; pertanto è impossibile determinare come tale coefficiente inciderà sul Canone.
Conseguentemente vi è una variabile indeterminabile su come la SA riterrà di quantificare il canone annuo, o che relazione matematica sussista tra questo coefficiente ed il Canone offerto.
Risposta 54: Si conferma che il coefficiente di recupero corrisponde al risparmio energetico. A titolo esemplificativo, nell’elaborato “Relazione Generale” viene stimata una percentuale di risparmio energetico pari al 65%. Si rimanda pertanto all’art 7 di tale elaborato per approfondimenti in merito.
Si rammenta che tale valore NON dovrà essere riportato all’interno della busta tecnica.

Quesito 55:
Riferimento “Quesito 37.2”
“Si segnala inoltre che:
2. L’importo lavori così come individuato al §5.1 del documento “Progetto di Connettività e servizi Smartcity” non comprende i costi relativi agli interventi previsti in progetto per la videosorveglianza (completa sostituzione delle telecamere esistenti) e gli impianti Wi-Fi (installazione di nr. 24 Access-Point) così come descritti all’interno del medesimo documento al §2.5, §2.6, §2.7.
Si chiede quindi di confermare che tali lavori previsti per videosorveglianza e Wi-Fi siano da intendersi come possibili migliorie, in quanto il costo non è compreso né all’interno del Quadro Economico né all’interno del Piano Economico Finanziario”.
Risposta:
Nell’ambito della Relazione “Progetto di connettività e servizi Smart city Comune di Monza”, agli articoli 2.4 e 2.5, è prevista la sostituzione delle telecamere del software e del sistema di videosorveglianza e agli articoli 2.6 e 2.7 è prevista l’attivazione di un servizio WIFI.
La risposta al quesito conferma che il progetto a base di gara include opere che non concorrono a formare l’importo lavori a base di gara né risultano compiutamente quantificate in alcun elaborato di estimo.
Rispetto alla conferma dell’interpretazione proposta – che si trattasse di migliorie possibili o facoltative – la domanda resta totalmente inevasa.
Non è chiaro pertanto, come sia possibile che tali opere obbligatorie siano incluse nella copertura finanziaria del quadro economico a base di gara.
Risposta 55: Si conferma che tali lavorazioni risultano parte integrante del progetto posto a base di gara. Al tempo stesso di rileva che il “Disciplinare di gara” prevede specifici criteri di valutazione per le fattispecie trattate.
La mancanza di tali interventi non comporta l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara ma avrà unicamente rilievo ai fini della valutazione tecnica.

Quesito 56:
Riferimento “Quesito 43”:
A pag. 9 dell'articolo 2 del Capitolato Speciale d'appalto è riportato "La concessione ha per oggetto il SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE e comprende:
- L’esercizio degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio di illuminazione, ovvero anche gli impianti futuri di illuminazione pubblica e/o semaforici installati a cura dell’Amministrazione Comunale e dati in gestione al Concessionario;
A pag. 11 dell'articolo 2 è riportato:
"È facoltà del Concedente, estendere con apposito ordine aggiuntivo e relativo piano tecnico economico-finanziario al Concessionario, il servizio oggetto della concessione anche agli impianti semaforici presenti sul territorio comunale. Tenuto conto di quanto sopra, si chiede di chiarire se il riferimento agli impianti semaforici è un refuso.
Diversamente, si chiede di specificare:
1. eventuali importi relativi alla specifica prestazione, anche ai fini della qualificazione del concorrente;
2. modalità di affidamento;
3. se occorre tenere conto di tale prestazione nella redazione del capitolato speciale d'appalto nonché nella bozza di convenzione che verranno allegati nella busta dell'offerta tecnica.
Risposta:
Non si tratta di refuso. Gli impianti semaforici non fanno parte della presente Concessione, ma è facoltà del concedente estendere il servizio con apposito ordine aggiuntivo e relativo piano tecnico economico-finanziario al Concessionario, anche agli impianti semaforici presenti sul territorio comunale.
Il quesito trattava la possibilità tecnico-amministrativa di estendere il Servizio – non tanto i lavori quanto la gestione – agli impianti semaforici, quantomeno attraverso un semplice “ordine aggiuntivo” accompagnato da un non meglio specificato “piano tecnico economico-finanziario”.
A tale possibilità la Bozza di Convenzione a Base di Gara non offre alcun riscontro, ovvero non è previsto alcuna disciplina di “ordine aggiuntivo” né è fatta menzione in alcun modo agli impianti semaforici.
Si ritiene che, confermando che non si trattasse di refuso, la SA avrebbe dovuto fornire indicazioni compiute su importi, requisiti e soprattutto modalità di integrazione di queste diverse opere specialistiche. In altre parole, volendosi la SA garantire questa possibilità, avrebbe dovuto selezionare già in questa fase un operatore economico qualificato o qualificabile per prendere in carico anche questi servizi.
La risposta lascia pertanto il quesito sostanzialmente inevaso.
Risposta 56: In merito a quanto rilevato si conferma che la S.A. ritiene di riservarsi la facoltà di un’estensione del servizio, unicamente ammissibile nei limiti ed alle condizioni di cui all’art 175 del D.Lgs 50/2016.
La possibile estensione del servizio viene disciplinata con “atto aggiuntivo” in virtù del fatto che la medesima convenzione non consolida un diritto soggettivo in capo al concessionario bensì fa unicamente sorgere un interesse legittimo.
Il Concedente potrà disciplinare tale aspetto nel proprio schema di convenzione presentato.

Quesito 57:
Considerato che:
· Nel documento “Capitolato speciale di appalto IE–CS01-R03, pag. 40, paragrafo28”, è riportato che: l’importo presunto della concessione è stimato in Canone annuo di € 2.462.000,00 (duemilioniquattrocentosessantaduemila/00) oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi € 100.000,00 annui.
· Nel documento “ProjectIlluminazione_ModelloOfferta” al punto A.1.1.1 è richiesto il ribasso percentuale sull’importo globale del canone per la gestione dei servizi di illuminazione e Smart City.
Si richiede di confermare che:
1. Gli oneri della sicurezza annui ricompresi nel canone e non soggetti a ribasso sono pari a € 100.000,00.
In caso contrario si chiede di indicare l’importo esatto di tali oneri annui della sicurezza.
2. Il ribasso di cui al punto A.1.1.1, del documento “ProjectIlluminazione_ModelloOfferta”, non è applicato alla quota di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Risposta 57: Come precedentemente rilevato, il canone a cui riferirsi al fine della formulazione dell’offerta è riportato all’art 3 del “Disciplinare di gara”.
Ai fini dell’identificazione degli “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso, si ritiene di confermare la stima di € 100.000,00/anno, da applicarsi per ogni annualità, indipendentemente o meno dalla variabilità del canone.
Il concorrente dovrà comunque formulare un’offerta percentuale da applicarsi sul canone  globale. Tale percentuale sarà materialmente applicata sulla parte del canone al netto degli oneri per la sicurezza. A titolo esemplificativo: canone 100 di cui oneri per la sicurezza 3; ribasso percentuale di 5% sul canone. L’applicazione sarà data da (100-3)*5%

Quesito 58: In riferimento al contenuto della Busta C – Offerta economica, è riportato “si procederà sulla piattaforma Sintel in modalità off line ……. Omissis ……. Nel campo offerta economica di Sintel, il concorrente non dovrà indicare alcuna offerta ma dovrà inserire il valore 0,1 per consentire al sistema la conclusione del processo”.
Si chiede di confermare che il valore 0,1 da inserire sulla piattaforma, dovrà essere riportato su tutte le voci riportate nella medesima schermata, pertanto anche in corrispondenza agli oneri della sicurezza.
Risposta 58: Si conferma, evidenziando che i costi della sicurezza  e della manodopera devono essere indicati nel modello “ProjectIlluminazione_ModelloOfferta”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sedute di gara: La seduta pubblica di gara per comunicazione esito valutazione congruità, si terrà il giorno 17/12/2021 alle ore 9,30 in modalità telematica mediante l'utilizzo della Piattaforma Sintel e in videoconferenza (vedasi comunicazione allegata)
Presenza Criteri Ambientali minimi:
Data creazione: Mon Dec 02 14:49:37 CET 2019

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