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APPALTO DEL SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (CER 20.03.01) PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA. CIG 7404887210.

Scadenza: Mon Apr 23 12:00:00 CEST 2018

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CHIARIMENTI


1) Quesito: Nella sezione III, al punto III 2.3) del Bando di Gara tra i requisiti di capacità tecnica è richiesto “A pena di esclusione il possesso dell'autorizzazione in corso di validità dell'impianto che verrà utilizzato per il servizio che, a pena di esclusione, deve essere necessariamente autorizzato alle operazioni di trattamento e/o recupero e/o smaltimento di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il CER 20.03.01”. Si chiede di chiarire se il concorrente debba essere necessariamente il proprietario dell'impianto che provvederà all'esecuzione del servizio, oppure, se è sufficiente che il concorrente abbia la disponibilità dell'impianto idoneo all'esecuzione del servizio. Nella sezione I, al punto 7, lett. b, del disciplinare integrativo in merito ai documenti amministrativi è prevista la presentazione “A pena di esclusione della dichiarazione contenente l'indicazione dell'impianto offerto per l'esecuzione del servizio con la precisazione della sua denominazione, della sua ubicazione e della sua distanza dalla sede Comunale di Monza all'impianto individuato”. E' altresì precisato che “in caso di R.T.I. l'impianto dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dalla Capogruppo e dalla Mandante”. Si chiede di chiarire se tale requisito debba essere posseduto dalla Capogruppo o dalla Mandante, oppure cumulativamente da entrambe.

1) Risposta: Si riscontra la nota del 29/3/2018, evidenziando quanto segue. Nel capitolato (art. 4) è indicato che il Comune provvederà al conferimento dei rifiuti presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto (o impianti in caso di R.T.I.) indicato in offerta dall'aggiudicatario. L’impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell’autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Nella sezione III, al punto III 2.3.) del bando di gara tra i requisiti di capacità tecnica è richiesto il possesso dell'autorizzazione dell'impianto di cui sopra.

- Con riferimento al quesito 1 si precisa che: Il concorrente non deve necessariamente essere proprietario dell'impianto ma deve essere il titolare della predetta autorizzazione.

- Con riferimento al quesito 2 si precisa che: In caso di R.T.I sia la Capogruppo che la Mandante dovranno individuare, ciascuna, un impianto ed essere in possesso della relativa autorizzazione.

2) Quesito: In ragione di quanto da voi indicato nel capitolato speciale d'appalto inerente la gara all'oggetto all'art. 4 comma 4.2, in cui segnalate nel passaggio: "la frazione umida non stabilizzata non potrà essere conferita in discarica. Qualora in via residuale si dovesse avviare in discarica una frazione del rifiuto derivante dal trattamento, dovrà essere documentato che il PCI e l'indice di respirazione siano inferiori ai limiti previsti dalla legge"; siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti:
1.       Trattandosi di rifiuto urbano residuo CER 20.03.01 ed avendo il Vostro comune previsto la raccolta differenziata, l’umido non dovrebbe essere presente all’interno del sacco nero. Pertanto la sopra descritta citazione a cosa si riferisce?
2.       Quando indicate che dal trattamento dell’umido non stabilizzato al fine di conferire una sottofrazione in discarica tale frazione deve avere PCI e indice di respirazione inferiori ai limiti di legge, tali parametri risultano essere riconducibili alla valutazione di sottofrazioni della lavorazioni dell’umido stesso e non del rifiuto oggetto della gara.
3.       Vi segnaliamo peraltro che dalle lavorazioni autorizzate ed effettuate dal nostro impianto sul rifiuto CER 20.03.01, oltre ad ottenere in uscita CDR CER 19.12.10, otteniamo altresì sottofrazioni non conferibili presso termovalorizzatori e che per legge siamo tenuti a  destinare presso discariche autorizzate. A tal proposito, chiediamo conferma della bontà di quanto appena affermato.

2) Risposta: Si evidenzia quanto segue:
I risultati dei rapporti di prova di 20 indagini merceologiche condotte sul rifiuto urbano residuo di Monza a Febbraio 2016 hanno riscontrato un contenuto di scarti di cucina (FORSU) importante, che si attesta su un valore medio di circa il 36%.

Nel confermare il contenuto del Capitolato si rimanda anche al documento di ISPRA “CRITERI TECNICI PER STABILIRE QUANDO IL TRATTAMENTO NON È NECESSARIO AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221”, pubblicato in data 7 dicembre 2016.

L'art. 4.2  del Capitolato prevede, inoltre,  che qualora l'impianto di conferimento sia finalizzato al trattamento preliminare del rifiuto urbano indifferenziato potranno essere ammessi in discarica solo le frazioni omogenee non riciclabili e non valorizzabili da un punto di vista energetico.

 


Sedute di gara: Seduta di gara per proposta di aggiudicazione giorno 8/06/2018 h. 9,30 presso Ufficio Centrale Unica Acquisti 1° piano - Palazzo Municipale
Presenza Criteri Ambientali minimi:
Data creazione: Fri Mar 16 08:53:39 CET 2018

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